Donazioni, trust, fondi patrimoniali alla luce dell’articolo 2929 bis

Non è un buon anno per i trust e gli atti che vincolano beni immobili? Dopo le discusse posizioni della Cassazione è entrata in vigore, addirittura per decreto legge, il d.l. 83/15, una nuova norma nel codice civile, che viene riportata in calce a questo scritto e che inverte i rapporti di forza tra creditori e debitori nella contesa processuale. Dal 27 giugno, infatti, in forza del nuovo articolo 2929-bis, i creditori “anteriori” potranno agire mediante esecuzione forzata sui beni dei loro debitori anche se costoro ne hanno disposto a titolo gratuito o vi hanno apposto un vincolo di indisponibilità, a condizione che tale azione venga promossa entro un anno dalla trascrizione dell’atto. Non ci sarà quindi più bisogno dell’azione revocatoria per rendere preventivamente inefficace tale atto nei confronti del creditore procedente.

Più precisamente, questo è quanto può accadere:

  1. una persona dona o trasferisce a mezzo di trust un bene, o sullo stesso costituisce fondo patrimoniale o vincolo di destinazione;
  2. un suo creditore, che alla data dell’atto sia già tale, nell’anno successivo alla trascrizione può, munito di titolo esecutivo, trascrivere il pignoramento e procedere a esecuzione forzata;
  3. nel pignoramento possono insinuarsi altri creditori, ma solo se anteriori a loro volta;
  4. il debitore può proporre opposizione all’esecuzione (quindi l’onere della prova è spostato su di lui) dimostrando l’inesistenza del pregiudizio per il creditore o l’assenza di sua consapevolezza circa la sussistenza di tale pregiudizio.

É evidente come il quadro sia radicalmente cambiato, dato che in precedenza il creditore che si sentiva leso da un atto di alienazione, anche solo gratuita, doveva far ricorso a un’azione di revocatoria e quindi provare (lui) l’esistenza del pregiudizio.

Ora, si può e si deve discutere in termini di principio sull’equilibrio di una norma simile e sulla presunzione di frode che introduce (sulla falsariga di un sistema giudiziario che purtroppo si sta connotando sempre più in questo senso), e anche della dubbia costituzionalità di un decreto legge che modifica il codice civile, consentendo a qualcuno di incidere sulla sfera patrimoniale di un terzo senza passare per un giudice. Ma non si può negare che il legislatore ha risposto a un tipo di esigenza equitativa che ultimamente ha orientato anche la giurisprudenza, specie quella della Cassazione: una grande quantità di donazioni, vincoli, trust, fondi è stata messa in piedi nemmeno per impedire la soddisfazione delle pretese del creditore (tanto questo scopo, a fronte di un inequivoco debito pregresso, non lo raggiungeva comunque) ma anche semplicemente per ritardarle mediante azioni ostruzionistiche. Se si parla di trust, alcuni cassati dalla giurisprudenza quasi suscitano tenerezza per quanto fossero mal costruiti nel momento sbagliato: ma se parliamo poi dei fondi patrimoniali possiamo dire che la legge aggiunge ben poco di nuovo sul piano della prassi, visto che la Cassazione si sta ormai orientando ad aggirare l’ostacolo dell’azione revocatoria facendo rientrare qualsiasi debito, anche quello legato all’attività lavorativa, nell’ambito dei “bisogni di famiglia” (e quindi mettendolo di fatto a disposizione anche dei creditori successivi: effetto ben più annicchilente che rende piuttosto ridicoli, disinformati e retrò i commenti di chi definisce questa legge come una sorta di abrogazione del fondo patrimoniale). Sul punto rimando al mio video di oltre un anno fa Il declino del fondo patrimoniale.

La verità è che si è introdotto uno strumento di speditezza processuale anticipando un risultato che, nella maggior parte dei casi, si sarebbe egualmente verificato. Già da tempo il “mercato” degli operatori del settore si divide tra i cialtroni, che istigano i debitori ad atti inutili, e i giuristi qualificati, che sanno quando è il caso di consigliare al cliente di mettere da parte i soldi per pagare i debitori invece di intascarseli loro. La nuova legge spazzerà via i primi, e questo non è un male La protezione del patrimonio è uno strumento essenzialmente preventivo che va usato per tempo. E anche fatto confezionare secondo perizia, dato che se un trust risultasse artificioso (o anche non “evolvesse” dal movente della protezione patrimoniale, che non costituisce un elemento causale sufficiente) potrebbero discenderne profili di nullità o simulazione che esporrebbero il bene alle pretese dei creditori successivi.

Si deve rilevare, tuttavia, come l’effetto tranchant delle retata rischi effettivamente di trascinare sul fondo anche situazioni collocate nella zona grigia, che meriterebbero una tutela più appropriata del debitore. Vi sono casi in cui è opinabile il momento cronologico del debito o altri in cui la circostanza che il debito sia meramente di garanzia rendono abnorme che il debitore venga posto, senza mediazione giudiziaria, nella posizione di soggetto passivo di un’esecuzione. Questa volta, dunque, la giurisprudenza sarà chiamata a una lettura equitativa in senso inverso, e cioè a valutare in determinati casi con una certa larghezza i motivi che giustificano l’opposizione all’esecuzione. Devo anche aggiungere che, probabilmente, in alcuni di questi casi la brevità del termine annuale (trascorso il quale riprenderà a decorrere il termine per la revocatoria) fungerà comunque da argine. E, soprattutto, che la posizione protetta non è quella di qualsiasi creditore ma di colui che è munito di titolo esecutivo, vale a dire un credito che emerga da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata. Se si tratta invece di scrittura privata il titolo esecutivo deve provenire dall’autorità giudiziaria, che quindi (sia pure con modalità diverse che se fosse in gioco l’azione revocatoria, mancando la discussione sul merito) viene a “filtrare” l’azione del creditore, specialmente nel caso che non venisse concessa la provvisoria esecuzione.

Infine, va richiamata l’attenzione sul fatto che, ad onta dell’apparente universalità della categorizzazione emersa dai primi commenti (tutti i trust, tutti i vincoli ecc.) quando si è fuori dallo stretto campo della donazione bisogna andare a esaminare la natura e la causa concreta dell’atto compiuto. Ad esempio un trust solutorio o un vincolo di destinazione a titolo oneroso (quale si ritiene possibile dalla prevalente dottrina) non sarebbero toccati dalla presente normativa.

Al codice civile, dopo l’articolo 2929 e’ inserita la seguente

Sezione: Sezione I-bis
Dell’espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito

«Art. 2929-bis (Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito). – Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilita’ o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, puo’ procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorche’ non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto e’ stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa.

Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario. Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all’esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonche’ la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore.».

Per saperne di più sui trust

Per saperne di più sui vincoli di destinazione

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