Quando mi spettano le agevolazioni sulla prima casa?
Per beneficiare delle agevolazioni di prima casa sono necessari due requisiti di partenza:
1) non essere proprietario, esclusivo o in comunione con il coniuge, di altre abitazioni situate nello stesso comune in cui si intende acquistare la prima casa;
2) non essere proprietario, neppure per quote, in qualunque comune, di altre che siano state comprate con l'agevolazione.
Delle agevolazioni, quindi, si può usufruire anche più volte, ma non si può essere contemporaneamente titolari di diritti di proprietà su più "prime case" che siano state comprate come tali (a nulla rilevando, invece, che di fatto una casa sia stata "declassata" a seconda).
A questi requisiti se ne aggiunge un terzo, e cioè che il richiedente deve avere la residenza nel comune dove acquista la prima casa oppure deve lì trasferirla entro diciotto mesi dall'acquisto. Si sottolinea come la residenza debba essere nel comune e non necessariamente nella casa acquistata, che quindi chi risiede nel comune (o ivi sposta la residenza nei 18 mesi) può anche locare senza per questo decadere dall'agevolazione.
Le agevolazioni comportano il pagamento dell'imposta di registro al 2% invece che al 9% e dell'Iva (in caso di acquisto dal costruttore) al 4% invece che al 10%. Esse si estendono anche alle pertinenze, se inglobate catastalmente nell'alloggio oppure se censite in C/2, C/6, C/7.
Le agevolazioni non competono invece per i giardini e i cortili di pertinenza.
Anche per le donazioni e successioni, con i medesimi requisiti possono essere concesse le agevolazioni di prima casa. Esse consistono, in quel caso, nel pagamento delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa anzichè al 3%.
Siccome la legge sulle agevolazioni fiscali per le donazioni richiama quella della compravendita e non il contrario è importate considerare che:
- se il soggetto ha comprato una casa con le agevolazioni e ancora la possiede non può acquistare per donazione o successione con le imposte agevolate;
- se invece il soggetto ha ricevuto in donazione o successione una casa usufruendo delle agevolazioni egli, anche se la possiede ancora, può richiedere le agevolazioni per l'acquisto a titolo oneroso della prima casa (sempre che la casa ricevuta per donazione non si trovi nello stesso comune della casa da acquistare e l'erede/donatario ne abbia la titolarità da solo).