Rivoluzione fiscale per il trust

L’11 agosto l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile una bozza di circolare consultabile in rete, per consentire ai soggetti interessati di inviare le proprie osservazioni o proposte, a fini di modifica o integrazione, entro il 30 settembre 2021. L’oggetto della circolare “in pectore” sono i chiarimenti riguardanti il momento di applicazione delle imposte indirette, una presunzione in materia di distinzione tra reddito e patrimonio relativamente alle attribuzioni di trust esteri in favore di beneficiari residenti in Italia, altri profili concernenti l’applicazione delle imposte dirette a seconda della natura opaca o trasparente del trust e gli obblighi di monitoraggio fiscale.

Il cuore del documento è certamente quello delle imposte indirette, che segna la resa dell’Agenzia delle Entrate di fronte alla granitica giurisprudenza di Cassazione, consolidatasi negli ultimi due anni. Come è noto, l’Agenzia delle Entrate, in questi anni, è rimasta fedele alla sua circolare 48/E del 2008 e alla tesi che gli apporti in trust fossero da tassare nel momento della dotazione che seguiva l’atto istitutivo, sulla base dell’argomentazione (più civilistica che tributaria) dell’unico disegno programmatico. La Cassazione afferma invece che il presupposto impositivo scatta con l’arricchimento, e questo si verifica solo con il passaggio dei beni dal trustee ai beneficiari, mentre il conferimento di beni e diritti in trust rappresenta un atto generalmente neutro (fra le ultime decisioni in tal senso le ordinanze 14 giugno 2021 n. 16372; 20 maggio 2021 n. 13818; la sentenza 30 marzo 2021 n. 8719).

Le avvisaglie di un mutamento erano ormai nell’aria, anticipate ad esempio dalla Risposta a Interpello n. 106 del 15 febbraio 2021. Se è vero che ricorrere contro la richiesta di liquidazione delle imposte preludeva a un successo sicuro del contribuente, comunque il fatto che ora la strada sia spianata presso gli uffici e la conseguente cessazione del contenzioso possono considerarsi una rivoluzione.

Per quanto apprezzabile sia stato lo sforzo dell’Agenzia delle Entrate, certo la bozza non può considerarsi esaustiva di tutte le problematiche accessorie e anche di quelle successive al nuovo orientamento.

Il primo, ipotetico, dubbio concerne la sorte dei trust già istituiti, per i quali non sia scaduto il termine triennale per chiedere il rimborso, quando il contribuente non si sia opposto alla richiesta di liquidazione dell’Agenzia o addirittura l’abbia assecondata programmaticamente. Non dimentichiamo, infatti, le pianificazioni successorie realizzate all’ombra dell’attuale panorama fiscale appaiono molto convenienti e sterilizzano il passaggio patrimoniale da futuri aumenti delle imposte (oltre che, per quanto concerne gli immobili, delle rendite catastali).

Stante che il mutamento è dovuto a un cambio di interpretazione e non a una modifica normativa (sulla quale graverebbe l’impossibilità di operare retroattivamente) si potrebbe temere che quel saldo delle imposte sia da considerarsi declassato ad acconto, dunque da integrare quando il fondo si devolverà ai beneficiari. Ma sarebbe una preoccupazione infondata: è impensabile che non venga garantita il legittimo affidamento dei contribuenti, e proprio perché la modifica dell’orientamento, da parte dell’Agenzia delle Entrate è discrezionale, essa non può certo incidere su atti formalmente già conclusi e passati per la procedura impositiva.

Più interessante interrogarsi sul futuro, se cioè il disponente di un trust possa ancora scegliere di pagare subito le imposte e prevenirne l’aumento; e chiedersi, anzi, se non faccia già parte del sistema che egli abbia comunque diritto (anche con il differimento delle imposte) di essere sottoposto alle aliquote vigenti al momento dell’atto istitutivo e della dotazione.

In alternativa, a qualcuno parrà allettante percorrere la strada che la posizione ostruzionistica dell’Agenzia cercava di impedire, ovvero la scadenza del trust rimandata…qualche generazione più in là, con la sostanziale sottrazione dei beni conferiti in trust al pagamento dell’imposta di successione. Ma è una soluzione che, in prospettiva, potrebbe peccare di ottimismo, e rendere nuovamente inviso al legislatore il trust (che, al contrario, mostra in questo momento tutta la sua salute).

Su questi ultimi punti spendo qualche parola in più nel video che segue

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