Smartgiornamento dieci sentenze trust 2018

  1. Cassazione ordinanza 31445, 5 dicembre 2018 sul trattamento fiscale del trust a favore dei creditori

Questa è una decisione che potrebbe contribuire a sbloccare l’impiego del trust nell’area della crisi d’impresa. Tanti professionisti (e anche i tribunali) ne riconoscono il valore in questo campo ma pende sulle buone intenzioni la posizione dell’Agenzia delle Entrate che pretende di sottoporre il trust a favore dei creditori alla medesima imposta di donazione applicata ai trust familiari. Si trattava di un trust nel quale i beni venivano posti in trust per essere venduti al fine di distribuire il ricavato ai creditori, e in caso di residuo restituirli al disponente. Giustamente ha osservato la Cassazione che sarebbe assurdo tassare beni che potrebbero anche ritornare a chi li ha conferiti. Come in molti dei casi arrivati quest’anno all’esame della Suprema Corte si trattava di un trust autodichiarato ma non penso che il ragionamento ne risulti condizionato.

  1. Milano 27 dicembre 2018 sul trust la cui causa è la segregazione del patrimonio

Storica decisione del tribunale meneghino che riconosce per primo la legittimità e riconoscibilità di un trust che abbia come unico scopo, e quindi come elemento causale, la segregazione del patrimonio. E’ noto che secondo giurisprudenza unanime e dottrina largamente prevalente la segregazione patrimoniale è l’effetto del trust ma non può assurgere a causa. Il trust avrebbe bisogno di una causa ulteriore, che spesso viene a coincidere con la pianificazione successoria. Tale posizione è stata rinforzata dai reiterati e a volte grotteschi tentativi di spudorata fraudolenza. In realtà come mi è già capitato di scrivere, non vedo perché- in alcune circostanze- la protezione patrimoniale non possa essere meritevole di tutela: si pensi al caso di un imprenditore che in vista di un investimento rischioso voglia per un certo periodo limitare in modo trasparente la sua esposizione verso eventuali creditori futuri. Diverso è perseguire una indiscriminata protezione sine die. Insomma, proprio la nozione di causa concreta adottata dalla Cassazione impone di esaminare la singola fattispecie, senza esclusione a priori. E’ apprezzabile che il Tribunale di Milano abbia voluto seguire questa strada nello stesso momento in cui accoglieva la domanda di revocatoria del trust per l’esistenza della scientia damni. Un trust concepito per nuocere ai creditori va rimosso o giuridicamente impedito con gli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione senza bisogno di tirarlo per la giacchetta (l’ordinamento).

  1. Cassazione 17 gennaio 2018 n. 975 sul momento in cui sono dovute le imposte del trust

Potrebbe essere una sentenza storica perché la Cassazione afferma che nel passaggio dal disponente al trustee, meramente provvisorio, manca l’arricchimento e pertanto la tassazione (salvo le imposte fisse) va differita al momento successivo, quello della devoluzione al beneficiario. A contenere l’entusiasmo non c’è tanto la circostanza che la sentenza riguardi un caso nato nella normativa antecedente al 2006 (quanto durano questi contenziosi!), circostanza che non dovrebbe inficiare gli argomenti utilizzati, quanto il fatto che l’indirizzo della Cassazione continua a risultare ondivago, al punto che la prima decisione del 2019 torma a riproporre la tesi di una tassazione immediata del trust per via del vincolo di destinazione. Non c’è ancora da fidarsi, insomma! Rimane il fatto che un prelievo al momento del conferimento, con queste imposte e franchigie, non è affatto svantaggioso in caso di pianificazione successoria. E che in altre, essenziali, fattispecie, come quelle riportate dalla sentenza che in questa mia graduatoria menziono al primo posto e in quella che indico al quarto si vanno consolidando orientamenti rassicuranti per il contribuente.

  1. Cassazione 13 giugno 2018 n. 15468 sulla tassazione del trust di scopo

Qui la decisione di non qualificare come avvenuto l’arricchimento al momento dell’istituzione del trust è legata alla qualificazione del trust stesso come trust di scopo. E’ un sollievo per tutta una serie di trust, oltre che un rafforzamento di quanto affermato nella sentenza che ho indicato come la più importante dell’anno (quella che non applica imposta nel trust solutorio a favore dei creditori, che è appunto un trust di scopo). Per non ingenerare un eccesso di ottimismo, tuttavia, va precisato che la Corte non ha annullato il giudizio di merito ma ha operato rinvio alla corte per “verificare se in concreto vi sia stato o meno un arricchimento dei beneficiari” precisando che in tal caso deve esserci immediata imposizione proporzionale. Ma insomma, era di scopo oppure no??

  1. Tribunale Parma 20 aprile 2018 sui trust “faso tuto mi

Non sarebbe una grande novità: l’ennesima nullità per difetto causale di un trust nel quale un soggetto già esposto debitoriamente si autodichiara trustee dei beni che conferisce, e anche beneficiario (pro quota). Basta! Non ne possiamo più! Arrestateli! ( questi trust e i professionisti che li consigliano o, consapevoli, della situazione, danno loro effimera vita giuridica). Abbiamo bisogno di sgombrare definitivamente il campo da simili obbrobri per far circolare la meritevolezza sociale del trust. Ben vanga dunque la continuità avversativa della giurisprudenza, e speriamo che funga da deterrente per sempre.

  1. Cassazione 19 dicembre 2018 n. 32820 sulla tassazione dei trust onlus

Della serie lo sapevamo già ma ci conforta leggerlo in una decisione della Suprema Corte: il trust (testamentario) istituito “nel campo dell’assistenza all’infanzia e ai bisognosi, istituendo borsa di studio annuale per i giovani medici ricercatori assistendo uno o più bambini orfano o in stato di abbandono, fornendo alloggio ai genitori bisognosi di ricoverati” beneficia dell’esenzione fiscale per le Onlus: anche se prevede altri scopi accessori e anche se l’ente non è ancora riconosciuto ( a condizione che a ciò provveda entro un anno).

  1. Tribunale Roma, 20 giugno 2018 sul trust maturato in contesto familiare e la simulazione

Anche questa è una decisione che potrebbe apparire ovvia, ma serve a fugare il timore che certi avventurismi giuridici maturati nell’ambito penale possano infiltrare il campo civilistico. Il Tribunale (che ha poi revocato il trust in questione in quanto posto in essere per danneggiare i creditori) ha fermamente negato che l’essere il trust maturato in un contesto familiare (in quel contesto, oltre ai beneficiari, rientravano il trustee e il guardiano) lo connoti automaticamente come simulato. I negozi giuridici vanno valutati in concreto, e certamente vi sono casi in cui palesemente la conservazione del patrimonio nell’ambito familiare non trova una giustificazione coerente (e in linea di massima non è mai un buon viatico per un trust che aspiri a essere matrimonialmente protettivo, anche per debiti futuri). Ma non basta un certificato di famiglia, da solo a smontare una costruzione giuridica.

  1. Commissione Tributaria Reg. Venezia 18 gennaio 2018 sul guardiano responsabile d’imposta

Da tempo è controversa la nozione di “parte dell’atto” a proposito di coloro che sono tenuti in solido al pagamento dell’imposta di registro. Correttamente la dottrina e la Corte di Cassazione individuano quali debitori le parti sostanziali- i destinatari diretti degli effetti giuridici- e non chiunque abbia firmato l’atto. In attesa che qualche stravagante sostenitore della tesi opposta reclami le imposte, che so, da chi che interviene in atto per dichiarare che il coniuge compra a titolo personale, il record della tesi balzana spetta ora a questa decisione: l’Agenzia delle Entrate avrebbe diritto di pretenderle, in via solidale, dal guardiano che ha autorizzato un trasferimento nel trust. Difficile immaginare che faccia tendenza. Peraltro la costituzione del trust doveva essere piuttosto arzigogolata, visto che l’atto “incriminato” era un atto istitutivo (e non ci sarebbe di solito bisogno di un parere o di un autorizzazione del guardiano per la prima dotazione).

  1. Tribunale Imperia 30 maggio 2018 sul concetto di apporto in trust del terzo

La decisione riguarda un caso abbastanza contorto, nel quale un terzo che aveva apportato beni in trust ne chiedeva la nullità, vedendo respinta la sua richiesta dal tribunale. Senza entrare nel dettaglio della questione, sta di fatto che il disponente istituiva un trust versando 100 euro e il “terzo” apportava un immobile. Pare a me puerile nascondersi dietro la legittimità degli apporti di terzi secondo la legge del Jersey, e formalistico distinguere tra funzione economica e assetto normativo di fronte a macroscopiche anomalie. Direi anche che è offensivo per l’intelligenza che il disponente sia economicamente inesistente ab origine.

  1. Tribunale Pistoia 29 novembre 2018 sul vincolo di destinazione a favore di concordato preventivo

In nome della cuginanza fra trust e vincolo di destinazione concludiamo la rassegna con l’ennesima bruttura giurisprudenziale verso l’articolo 2645 ter. Sulla scorta dell’opposizione di una banca creditrice personale di un soggetto che aveva conferito i suoi beni in un vincolo a favore di un concordato preventivo (se ne fanno decine al’anno, anche richieste dai tribunali), il collegio toscano non ha concesso la revocatoria ma dichiarato la nullità causale del vincolo. E’ stata rispolverata la tesi (già antica) della meritevolezza solidaristica (non vincoli, ma opere di bene!) però la sostanza è che per non tradire l’articolo 2740 ( e dunque tutelare i creditori) si è considerata privo di causa un negozio a tutela di creditori…Complimenti!

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