Usufrutto su tutti i beni ereditari

È abbastanza frequente che in un testamento sia attribuito al coniuge l’usufrutto universale dei beni mentre ai figli viene attribuita la nuda proprietà del patrimonio.

Entrambi potrebbero agire in riduzione contro la disposizione testamentaria, perché la legittima dovrebbe ricomprendere quote di piena proprietà. Ma nelle famiglie attraversate da rapporti sereni, questo tipo di sistemazione patrimoniale viene accolto con favore dai destinatari.

Ovviamente, però, il beneficiario del’usufrutto universale può essere chiunque, e non solo il coniuge.

Sin qui non è stata usata la parola “erede” o “legatario” perché un’eterna diatriba giuridica ruota proprio intorno alla questione. In che categoria rientra chi riceve l’usufrutto universale mortis causa?

Si vogliono qui ricordare le principali conseguenze dell’essere erede o invece legatario:

  • L’erede risponde illimitatamente dei debiti, salvo che non abbia accettato con beneficio d’inventario; il legatario risponde dei debiti nei limiti di quanto ha ricevuto.
  • Il legato si acquista automaticamente, l’eredità deve essere accettata, e trascorsi dieci anni (o il termine più breve fissato dal giudice su richiesta degli interessati) il diritto di accettare si prescrive;
  • Le forme di pubblicità sono diverse (e, ad esempio, per il legato riguardante beni immobili bisogna trascrivere l’estratto del testamento presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari).
  • La vocazione ereditaria si estende a tutti i beni compresi nell’asse, il legato riguarda solo quei beni che sono stati specificamente assegnati.

E’ dunque ben rilevante per l’usufruttuario di tutti i beni conoscere il suo status giuridico.

Agli aspetti indicati, poi, se ne aggiunge un altro, relativo alla rappresentazione. Il secondo comma dell’articolo 467 c.c. introduce una deroga all’istituto della rappresentazione stabilendo che essa non operi per il legato di usufrutto. Se dunque muore il legatario, il diritto non si trasmette ai suoi discendenti, nemmeno se si verificano le condizioni di cui all’articolo 467.

Ma se i beni lasciati in usufrutto non sono alcuni, ma rappresentano l’intero asse ereditario possiamo ancora dire che si tratti di un legato?

La tesi del legato poggia soprattutto su due norme del codice civile:

  • L’articolo 1010 per il quale “l’usufruttuario di un’eredità o di una quota di eredità è obbligato a pagare per intero, o in proporzione della quota, le annualità e gli interessi, dei debiti o dei legati da cui l’eredità sia gravata”. Non del patrimonio dunque: ciò che dimostrerebbe la qualità di legatario.
  • L’articolo 1002 che impone all’usufruttuario, per ottenere il possesso dei beni, di redigere l’inventario e prestare idonea garanzia, ciò che pare anch’esso incompatibile con la posizione dell’erede, che esercita il possesso secondo criterio di continuità con il de cuius.

La tesi dell’eredità legge in modo diverso queste due norme. L’articolo 1010 sarebbe anzi la prova che l’usufruttuario è un erede, poiché non vi sarebbe stato bisogno della precisazione per l’usufrutto che è tale per eredità, visto che è regola generale per l’usufruttuario non rispondere dei debiti inerenti il capitale. Si sarebbe dunque voluto introdurre un’eccezione alla responsabilità generale dell’erede.

Quanto all’articolo 1002 basta ipotizzare che esso non si applichi all’usufrutto di eredità.

Non si può mancare di osservare che l’adesione alla tesi dell’eredità presuppone dapprima un legislatore loquace (che specifica l’eccezione) e poi uno introverso (che la omette). E se invece ci vogliamo focalizzare su quello che il legislatore dice espressamente, ricordiamo che l’articolo 550 c.c. sembra inequivocabilmente definire “legatario” qualsiasi beneficiario di un usufrutto.

La giurisprudenza sembrava essersi attestata sulla tesi del legato ( fra le decisioni relativamente recenti a supporto: Cass., 986/1979 986; Cass. 1557/2010), complessivamente preferita anche in dottrina (quella più tradizionale faceva leva anche sul carattere temporaneo dell’usufrutto, che però è assai discutibile dato che l’usufrutto normalmente è vitalizio).

Ma la sentenza Cass. 13868/2018 ha confermato l’inversione del trend (ponendosi sulla scia di Cass. 4435/2009, che si limitava per lo più alla constatazione che l’attribuzione “comprende l’universum ius”), affermando che “costituisce un legato – non subentrando l’usufruttuario in rapporti qualitativamente uguali a quelli del defunto – il lascito avente ad oggetto l’usufrutto, generale o pro quota, dell’asse, ove non accompagnato da altre disposizioni idonee a far derivare la qualità di erede”.

La massima della sentenza, tuttavia, sembra introdurre una terza via: non una cristallizzazione di una figura o dell’altra ma la ricostruzione della volontà complessiva del testatore. Tale volontà deve però, secondo la Suprema Corte, concretizzarsi in “altre disposizioni”. Non sarebbe cioè significativa la mera indicazione del beneficiario come erede o legatario internamente alla disposizione.

Ecco che una disposizione apparentemente semplice viene a giovarsi di un’adeguata tecnica testamentaria.

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