PROTEZIONE DEL PATRIMONIO
La protezione patrimoniale, sino poco tempo fa, pareva argomento losco e da affrontare in clandestinità, venendo identificato con l'intenzione di qualcuno a sottrarsi disonestamente ai suoi creditori esistenti. Non era problema particolarmente sentito se non da chi, praticamente alla canna del gas, si presentava da un notaio con già le cartelle esattoriali in tasca o una muta di creditori alle calcagna immaginando di poter essere purgato dal male, come uno degli indios Cuma (studiati da Levi Strauss) quando si recava dallo sciamano. In più, era comune convinzione che un tabù assoluto (non meno severo di quelli vigenti presso i Cuma) fosse costituito dall'articolo 2740 del codice civile il quale, affermando che ciascuno risponde delle sue obbligazioni con tutti i beni presenti e futuri, escluderebbe che sui beni si possa compiere un'azione per così dire "conservativa".
Progressivamente, però, l'ordinamento ha introdotto una serie di eccezioni al principio, prevedendo che specifici beni possano essere destinati a particolari esigenze, creando un patrimonio separato, inattaccabile da una parte dei creditori personali, sempre che l'operazione non fosse stata preordinata a danneggiare fraudolentemente costoro. Oggi possiamo dire che il perno della tutela dei creditori è l'azione revocatoria prevista dall'articolo 2901 del codice civile: gli atti fraudolenti di cui si diceva possono essere resi inefficaci quando il credito preesisteva. Ma in linea di principio le persone possono pianificare la protezione patrimoniale dei loro beni. E' ancora discusso se l'intento della protezione sia autosufficiente dal punto di vista causale o se debba essere accompagnato da un intento ulteriore. Non c'è dubbio, tuttavia, che i principali strumenti capaci di conseguire l'effetto protettivo contengano quell'intento ulteriore. Sul piano sociale sembra anzi un lungimirante indice di ragionevolezza porsi il problema, senza che questo scada nel movente truffaldino. E' del resto, ad esempio, un fenomeno tutto italiano la sostanziale commistione tra patrimonio personale e aziendale che ha generato collassi economici e drammi umani.
Gli strumenti
L'articolo 2740 pone il divieto della limitazione della responsabilità, non il principio di limitazione del patrimonio. E' questa la differenza teorica da cui bisogna partire per comprendere come vada impostata la tutela. Collegata a tale indicazione vi è quella che proteggere il patrimonio non significa immunizzarlo ai debiti (quelli esistenti) ma sottrarlo ai rischi, cioè agli eventi futuri che possono generare debiti. E' un problema avvertito in particolare da certe categorie di soggetti, come gli imprenditori e i professionisti. Il perno della questione è pensarci per tempo. Per ottenere questo effetto sono a disposizione forme varie e diversificate, all'interno delle quali spiccano il trust, le polizze vita, il vincolo di destinazione e il fondo patrimoniale, ancorchè quest'ultimo appaia fortemente in declino.
Check-up patrimoniale
Bisogna considerare che la protezione del patrimonio si abbina a una sua pianificazione, poichè alcuni degli strumenti richiamati generano effetti irreversibili. La protezione può essere attuata anche in maniera parziale e progressiva, consentendo da un lato di porre al riparo dai rischi futuri i frutti di una vita di lavoro- a beneficio di sè e delle persone vicine- e dall'altro, tuttavia, di avere sempre a disposizione delle somme da utilizzare per la vita quotidiana o delle riserve su cui contare in caso di eventi imprevisti nonchè beni da offrire in garanzia per ottenere finanziamenti.
Per quanto mi riguarda, effettuo, sia in termini analitico-strategici sia in termini matematici (con l'ausilio di un software) check-up patrimoniali per valutare l'opportunità preventiva e individuare le linee strategiche della pianificazione e della protezione.