Trust e successioni esempio

QUANDO NON SI USA IL TRUST

Tizio, cittadino italiano, è divorziato in Italia da una moglie con la quale ha avuto due figli. Ora ha trasferito la sua residenza in Inghilterra, dove convive con una donna inglese dalla quale ha avuto un altro figlio. Ha degli immobili in Italia e, avendo interrotto i rapporti con la prima famiglia, vorrebbe beneficiare solo il figlio nato in Inghilterra. Vorrebbe allora istituire un trust e dotarlo con i suoi immobili, facendolo regolare dalla legge ingles, che non prevede la stessa tutela dei legittimari, e lasciare tutto al suo figlio prediletto. Può conseguire questo risultato?

Il Regolamento Europeo delle Successioni, entrato in vigore nell’agosto del 2015, individua la residenza abituale come criterio principale per determinare quale legge applicare alle successioni. All’articolo 1 esso elenca una serie di atti che non vengono toccati dalla nuova disciplina, e tra questi il trust. Quindi, anche quando ha funzione di pianificazione successoria, un trust in Italia continua a essere soggetto alla legge regolatrice scelta e alla convenzione dell’Aja. L’articolo 15 della Convenzione protegge alcune situazioni dal trust e limita al riguardo la riconoscibilità di quest’ultimo. Fra i diritti tutelati vi sono quelli relativi alla quota di legittima. Pertanto un trust è sempre soggetto ad azione di riduzione, e a tale sorte sarebbe soggetto il trust che Tizio vuole istituire. Nelle successioni internazionali, invece, se la legge regolatrice non prevede la tutela dei legittimari costoro non possono agire in riduzione. Questa, almeno, è l’opinione prevalente e più rispondente allo spirito evolutivo della norma: va avvertito che alcuni interpreti ritengono che la violazione dei diritti dei legittimari rientri nella lesione dell’ordine pubblico. In base all’opinione preferibile, tuttavia, il giurista consiglierà a Tizio di ricorrere alla successione testamentaria piuttosto che al trust. Secondo una parte della dottrina, in verità, se la successione di colui che ha istituito un trust non prevede la tutela dei legittimari (nel caso dell’esempio, quella inglese) l’azione di riduzione, che è regolata dalla legge successoria, sarebbe preclusa, e il trust che esclude i legittimari sarebbe egualmente salvo. Ma non va trascurato che in tutti i casi dubbi la giurisprudenza dei paesi di civil law tende verso interpretazioni conservative della tutela dei legittimari. Diversamente bisognerebbe ragionare se i beni del nostro caso fossero collocati in Inghilterra invece che in Italia. In ogni caso, se Tizio avesse altri importanti motivi per ricorrere al trust e volesse proprio realizzarlo a favore del figlio inglese (magari perché è sicuro che i figli italiani rispetteranno la sua volontà) nessuno può impedirglielo. Del tutto minoritaria è rimasta l’opinione che la lesione dei diritti di legittima in un trust sia sanzionata dalla nullità a causa della difficoltà processuale di intraprendere correttamente l’azione di riduzione (chi è il convenuto: il trustee o il beneficiario?). Naturalmente meglio sarebbe, per la futura quiete interfamiliare, prevedere disposizioni anche a favore degli altri figli o quanto meno regolamentare la liquidazione dell’attivo al legittimario che agisse in riduzione.

QUANDO SI USA IL TRUST

Tizio, sessantenne e titolare di un piccolo patrimonio, è preoccupato di un probabile aumento delle imposte di successione. Per questo vorrebbe anticiparlo procedendo subito alla devoluzione del patrimonio con una liberalità a favore dei discendenti. Non è troppo convinto, tuttavia, di spogliarsi completamente dei suoi beni, considerando l’eventualità di un peggioramento del suo reddito o del verificarsi di qualche emergenza.

Da diversi anni si attende in Italia un aumento dell’imposta di successione, essendo il nostro paese una sorta di paradiso fiscale al riguardo, completamente disallineato al resto d’Europa. Anche ragioni di armonizzazione comunitaria, pertanto, rendono inevitabile tale aumento, per il quale già esistono proposte di legge. La più accreditata prevede un dimezzamento dell’attuale franchigia e un aumento delle aliquote dal 4 al 7% per i discendenti in linea retta. Questo significherebbe ad esempio che la successione del valore di un milione a favore di un figlio, oggi esente, sconterebbe un’imposta di 35.000 euro. Per i patrimoni più sostanziosi si ipotizzano anche aliquote elevatissime. A questo va aggiunto, nel tempo, l’aumento delle rendite catastali per gli immobili. Per anticipare la successione è sufficiente donare subito i beni ai figli, ma l’assegnazione immediata della proprietà (anche se la si volesse limitare riservandosi l’usufrutto) ha una serie di conseguenze, non necessariamente tutte gradite al donante: dalla perdita della possibilità di alienare il bene per ricavarne reddito alla immediata inclusione dei beni stessi nell’eventuale asse ereditario del donatario. Il trust evita simili inconvenienti. Il quantum riservato al beneficiario e la sua stessa istituzione possono essere condizionati a qualsiasi vicenda. Il disponente può riservare per sé alcune prerogative e benefici economici. In sostanza, si possono fortemente temperare gli effetti giuridici della perdita di titolarità dei beni e della loro prematura assegnazione. Chi costituisce un trust può presentare ricorso alle commissioni tributarie con buone possibilità di successo di posticipare il calcolo dell’imposta e la sua liquidazione. Per tutti coloro, però, che istituiscono un trust al fine di ridurre l’incidenza fiscale sul patrimonio si tratterebbe evidentemente di una scelta suicida.

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