Cessione dell’unica azienda di società di capitali e difetto di rappresentanza

Torna sotto i riflettori della giurisprudenza la cessione dell’unica azienda di s.r.l. e dei poteri dell’amministratore. Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata il 27/1/2020 conferma l’orientamento manifestato dallo stesso Tribunale il 3 agosto 2018 che ritiene nulla l’operazione se non autorizzata preventivamente dall’assemblea (il Tribunale di Piacenza 14 marzo 2016 aveva allargato la fattispecie all’affitto dell’unica azienda, propendendo tuttavia per la sanzione meno grave dell’annullabilità). Per superare il principio posto dall’articolo 2475 bis, per il quale “le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che non si provi che questi hanno agito intenzionalmente a danno della società” si ricorre a un’interpretazione rigorosa dell’articolo 2479, nella parte in cui riserva all’assemblea dei soci “la decisione di compiere operazioni che comportano una modificazione sostanziale dell’oggetto sociale…o una rilevante modificazione dei diritti dei soci”. Ispirata alla giurisprudenza tedesca sulle “competenze implicite” dell’assemblea, la soluzione può in alcuni casi apparire estrema e rendere problematico il contenzioso. Sin qui, tuttavia, la casistica ha riguardato solo plateali tentativi di sottrazione patrimoniale a danno della società, fra i quali il caso esaminato dal Tribunale di Roma assume contorni quasi grotteschi.

Ne parlo in questo video, con un sintetico ragionamento su tale approccio giuridico.

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