Smartgiornamento dieci sentenze trust 2019

  1. Cassazione 21 giugno 2019 n. 16705 sul momento di tassazione del trust

Più che a una sentenza bisognerebbe fare riferimento a un grappolo. Il 2019 infatti è stato finalmente l’anno in cui si è consolidato l’indirizzo della Suprema Corte riguardo la non imponibilità del trasferimento dal disponente al trustee, mancando in quella fase l’arricchimento, che si realizzerà (forse) alla scadenza del trust; e fra il 7 il 29  giugno sono state depositata ben nove decisioni. Vale la pena di citare questa sentenza fra tutte perché è forse la prima con la manifesta consapevolezza che sia necessario rassicurare i contribuenti sulla stabilità dell’interpretazione, a fronte degli sbandamenti precedenti. Il conflitto tra le due posizioni della Corte viene espressamente definito come “ormai soltanto diacronico”; vengono puntigliosamente demoliti gli argomenti che pretenderebbero di individuare una capacità contributiva discendente da una destinazione non traslativa; si è invocata “l’esigenza di un’interpretazione costituzionalmente orientata; si è rimarcato come, nonostante il trust sia “istituto multiforme”, queste conclusioni debbano ritenersi “estensibili a tutte le sue forme di manifestazione”, salvo vi siano effetti traslativi immediati. Arriverà, a questo punto, la resa dell’Agenzia delle Entrate? Rimane il fatto che, con la bassa fiscalità attualmente in vigore e il mancato adeguamento delle rendite immobiliari, non sempre (anzi, quasi mai) conviene differire le imposte di una pianificazione successoria. Vero, se applichiamo fino in fondo questo approccio il presupposto d’imposta, in certi casi, potrebbe maturare anche tra 50 anni. Finché legge non sopravvenga, però.

  1. Cassazione 12 settembre 2019 n. 22757 sulla tassazione del trust liquidatorio

Gemella della precedente sentenza n. 19167 del 17 luglio, la preferisco d segnalare perché  interviene in una fattispecie in cui la Commissione Regionale Emilia Romagna aveva negato l’esistenza del presupposto impositivo qualificando la fattispecie come trust di scopo, nel quale non esiste propriamente nessun beneficiario. Avrei preferito che la decisione della Corte si ponesse sulla medesima falsariga; ma in questo momento l’obiettivo prioritario è l’annientamento della tesi che vorrebbe tassato l’effetto di destinazione. Il risultato per il contribuente nell’immediato è il medesimo, ma non viene espressa una posizione chiara sull’eventualità che un residuo ritorni al disponente. La risposta tuttavia si affaccia nella sentenza che segue.

  1. Cassazione ordinanza 18 luglio m. 19310 sul trust con beneficiari indeterminati (e obiter dictum anche sul ritorno dei beni al disponente)

Sembra quasi che si sia scatenata una competizione tra le decisioni sul trust: tutte, giustamente, mettono al centro l’inesistenza di un’imposta di destinazione e di un arricchimento immediato; e poi ciascuna, per non limitarsi al copia e incolla, aggiunge un pezzetto di suo, magari perdendo un po’ il bandolo della matassa come capita a questa. Troviamo al suo interno la considerazione che, quando ci sono più beneficiari alternativi secondo un ordine, di fatto il beneficiario è indeterminato, e non si saprebbe quale aliquota applicare. Ma la parte più interessante è l’esempio che in un trust di liquidazione “non è da escludere che i cespiti in fine ritornino al disponente, una volta estinti i debiti”: dal che dedurrei l’opinione che non si verifichi alcuna tassazione. Il discorso si ingarbuglia leggendo come “in alcune fattispecie sia possibile valutare sin da subito se il disponente abbia avuto la volontà di realizzare, sia pure per il tramite del trustee un trasferimento dei diritti in favore del terzo” come “un atto costitutivo di trust avente ad oggetto quote di partecipazione avente lo scopo di alienare le stesse e di provvedere al pagamento dell’esposizione debitoria della disponente. E’ chiaro che ove il beneficiario sia unico e ben individuato- determinando in caso di assenza di rapporti di parentela con la disponente, l’applicazione dell’aliquota massima dell’8%- ed il negozio costitutivo non preveda, neppure in via subordinata, il ritorno dei beni al settlor…”. Scritto male o pensato peggio? Cosa ne facciamo di questo tipo di disponente? Paga l’imposta dell’8%- in quanto beneficiario estraneo a se stesso– o non paga nulla perché gli ritornano i beni?

  1. Cassazione ordinanza 29 marzo n. 8973 sui beneficiari e il litisconsorzio

Al di fuori dei profili fiscali, il Leitmotiv 2019 è l’attribuzione della qualità processuale di litisconsorte necessario ai beneficiari nelle cause riguardanti l’azione revocatoria o la validità del trust. Pacifica è ormai la risposta negativa. Questa sentenza si distingue per avere riconosciuto che il loro interesse è idoneo a giustificare la partecipazione, considerandola opportuna. Ma opportuna, appunto, e non necessaria, a meno che la dotazione del trust sia stata effettuata a titolo oneroso, poiché in tal caso ai fini della revocatoria risulta rilevante lo stato soggettivo del beneficiario.

  1. Tribunale Roma 7 ottobre 2019 sul trust di un debitore tributario

Quel che può apparire scontato in altri contesti, per il pieno riconoscimento del trust è una piccola conquista. Il Tribunale ha rifiutato all’Agenzia delle Entrate la revocatoria di un trust familiare che non rendeva più difficile il recupero del credito, visto che rimanevano nel patrimonio del debitore beni capienti, né conferiti né esecutati. Il debitore tributario non è gravato da una limitazione della facoltà di agire! E direi, anzi, che ha tutto il diritto di pianificare che la sua responsabilità per le obbligazioni pregresse sia rappresentata da un bene e non da un altro (dal mio punto di vista si tratterebbe di una causa concreta e meritevole, e come tale esplicitabile) se il depauperamento non eccede la soglia del rischio di incapienza.

  1. Tribunale Civitavecchia, 20 novembre 2019 sulla validità di un trust familiare

Una sentenza scritta con competenza che conferma il rigore del nuovo orientamento giurisprudenziale  dominante: vanno tenute separate le circostanze che depongono sui presupposti della revocatoria da quelle che inficiano la validità del trust. Così, il tribunale respinge la pretesa di qualificare nullo un trust in quanto autodichiarato (ancora a questo siamo!) e individua la causa concreta di un trust nella costituzione di un “patrimonio separato destinato al soddisfacimento dell’interesse abitativo della moglie e dei figli” (in quel caso corroborata dai fatti), qualificandolo come “finalità familiare, e per così dire non altruistica (…) sufficiente a escludere che la sottrazione dei beni immobili ai creditori fosse il motivo unico ed essenziale del negozio”. Spostandosi dall’analisi della costruzione giuridica all’esame delle circostanze, ha poi concesso la revocatoria per l’anteriorità del debito.

  1. Tribunale Reggio Emilia, 2 aprile 2019 sulla…nullità del trust revocabile

E’ questo un tribunale il cui operato nel campo dei negozi di destinazione mi lascia spesso perplesso. Quest’anno si pronuncia sulla nullità di un trust non solo per l’eccesso dei poteri di controllo che il disponente ha conservato sull’attività del trustee- ciò che sarebbe corretto- ma anche perché il disponente lo “ha istituito essendo al corrente delle obbligazioni su lui incombente quale fideiussore e la propria situazione patrimoniale “. E che c’entra questo con la nullità? Interessante invece apprendere che lo scopo del trust fosse irrealizzabile perché prevedeva assegnazione di risorse finanziarie conferendo il quarto di proprietà su un immobile improduttivo di reddito. Dei veri campioni quelli che c’hanno lavorato.

  1. Tribunale Milano, 16 luglio 2019 sul trust per restare benestanti

Questa è un ordinario accoglimento di revocatoria. Forse essendo la questione assorbita dalla revocatoria, i giudici meneghini non hanno ritenuto di approfondire. Ma salta all’occhio come mandino giù senza battere ciglio un trust la cui casualità è fondata sul mantenimento del tenore di vita del disponente. In linea di principio è una delle brutture e imposture peggiori, non tanto per i creditori che ottengono sempre soddisfazione dai tribunali, ma per i disponenti condotti verso un’operazione inutile, e in certi casi dannosa.

  1. Corte Appello Bologna 11 gennaio 2019 sullo pseudo-guardiano

Ancora della serie trust non solo fraudolenti ma anche mal concepiti: che senso ha infilare un guardiano se poi lo si priva di qualsiasi potere di azione fondata sul trust? Su queste basi la Corte ne ha escluso la riconoscibilità. Forse, considerando che la legge regolatrice era quella del Jersey e il guardiano non è obbligatorio, sarebbe stata più appropriata la qualifica di simulazione, ma bisognerebbe leggere tutte le clausole dell’atto istitutivo per formarsi un’opinione solida.

  1. Cassazione 18 gennaio 2019 n. 1260 sul vincolo di destinazione a favore di creditori sociali

Ultime righe per una sentenza dedicata al cugino del trust (non il fratello gemello, come vorrebbero alcuni!), il vincolo di destinazione: la sentenza ribadisce che il vincolo costituito da una società a responsabilità limitata anteriormente al deposito del ricorso per concordato preventivo, al fine di consentire la soddisfazione proporzionale dei creditori non muniti di diritto di prelazione, è meritevole di tutela. Un altro segnale che l’utilità del trust e del vincolo di destinazione nell’ambito della crisi d’impresa è ancora sottostimata.

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