Rinuncia all’eredità, debiti tributari e il problema della voltura catastale

Per quanto possa apparine incredibile, continuano a giungere al vaglio della Corte di Cassazione contenziosi sollevati dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di chiamati all’eredità che hanno poi rinunciato alla stessa, con la pretesa che costoro rispondano dei debiti ereditari. E puntualmente, la Cassazione dà ragione al contribuente: ultima in ordine di tempo arriva l’ordinanza 21006 depositata il 22 luglio 2021 (che ha dunque deciso in senso conforme, fra l’altro, a Cass. 23417/2020; Cass. 17970/2018; va detto che l’ultima vicenda era tuttavia passata per un giudizio favorevole all’Agenzia da parte della Commissione Tributaria di Brindisi, poi sconfessato in Appello).

La strana argomentazione dell’ufficio ricorrente è stata che la rinuncia è pur sempre revocabile nei dieci anni. Come sia possibile trarre da ciò la conseguenza abnorme che il parente più prossimo sia obbligato ex lege a pagare i debiti del defunto è difficile a dirsi. In ogni caso, la Suprema Corte ha rimarcato che al fisco (al pari di qualsiasi creditore) rimangono a disposizione gli ordinari strumenti di tutela normativi, in particolare il potere di esperire l’actio interrogatoria ex art. 481 c.c., chiedendo la fissazione di un termine per l’accettazione, e la richiesta di nomina di un curatore dell’eredità giacente.

Il rinunciante può dunque vivere tranquillo…a condizione di non accettare. E il pericolo di compiere per errore atti che implichino una volontà di accettare (ricadendo dunque nell’ipotesi dell’accettazione tacita dell’eredità ex art. 476 c.c.) è sempre dietro l’angolo. Forse uno era stato compiuto (ma non rilevato dell’Agenzia) anche durante la fase processuale del caso in esame. Al riguardo, il garantismo della Corte verso il contribuente si appanna nei casi in cui la voltura catastale, effettuata a seguito della dichiarazione di successione, viene fatta rientrare nel novero dei comportamenti che implicano accettazione tacita (5319/2016 e, sia pure con dei distinguo, 32770/2018): una scelta discutibile che rischia di vanificare la stabile giurisprudenza contraria alla coincidenza fra accettazione tacita e presentazione della dichiarazione di successione.

Nel video, oltre a tornare con qualche nota in più sul caso deciso nell’ordinanza depositata il 22 luglio, faccio il punto sul rapporto tra voltura catastale e accettazione tacita.

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