Enti del terzo settore

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Il notaio tra procedura e consulenza

Con la Riforma che ha introdotto la categoria di “enti del terzo settore” la presenza del notaio ha assunto un nuovo rilievo nella vita delle associazioni.
Non si tratta di un appesantimento burocratico, bensì di una semplificazione: attraverso il notaio, infatti, le associazioni hanno ora a disposizione una diversa procedura per il riconoscimento della personalità giuridica, più snella di quella amministrativa. Al notaio competerà infatti valutare che siano eseguiti gli adempimenti di legge (in particolare la dotazione del patrimonio minimo previsto dalla legge) e che lo statuto non contravvenga ai principi fondamentali previsti per il tipo di ente. A seguito della costituzione o delle modifiche statutarie, sarà il notaio stesso a iscrivere l’ente presso il Registro del Terzo Settore, nella sezione degli enti con personalità giuridica.
La semplificazione si apprezza ancor di più per le fondazioni, per la quali la procedura notarile si presenta più immediata e rassicurante di quella discrezionale presso la Prefettura.

Queste sono le funzioni del notaio e il suo intervento obbligatorio. Ma quello consulenziale non è meno importante.
L’opportunità di sviluppo, introdotta per le associazioni dal RUNTS, esige una maggiore cura dello statuto per quanto concerne le regole di partecipazione e soprattutto di governance. Nella fase di revisione degli statuti di enti già esistenti, necessaria per l’iscrizione al Registro, mi sono reso conto di quanto in molti casi le clausole fossero seriali e approssimative, di rado passate per il vaglio attento di un giurista, insufficienti ad assicurare il buon funzionamento dell’assemblea, l’ingresso degli associati, poco chiare nello stabilire i poteri degli organi di amministrazione.

L’associazionismo è improntato a una visione ottimistica dell’armonia che si rivela incapace di fronteggiare una situazione di conflitto. E se in passato la natura giuridica “aperta” dell’associazione poteva essere nella prassi annullata dal controllo dei soggetti fondatori che ne facevano una struttura di comodo (magari anche per nobili fini), l’iscrizione al RUNTS impone un’applicazione reale della democrazia interna che, senza uno statuto ben congegnato, potrebbe regalare ai fondatori la sorpresa di essere facilmente scalzati (o in alternativa di subire la cancellazione dal Registro e la perdita dei benefici fiscali).

Per gli ETS dunque intendo l’esercizio del mio ruolo al di là dell’intervento strettamente istituzionale e mi propongo come costruttore di statuti misurati sul caso concreto, che equilibrino l’essenza aperta dell’associazione con la comprensibile volontà dei fondatori di mantenere, nei limiti del possibile, un imprinting sulla loro creatura.

Per quanto riguarda le fondazioni, il notaio è una scorciatoia procedurale ma non di legittimità. Non si possono trascurare gli orientamenti dell’autorità amministrativa, cauta nelle sue concessioni della personalità giuridica rispetto a una struttura che si presenta fittizia: non è pacifico che il fondatore possa nominarsi amministratore unico, o comunque unico decisore finale (ad esempio in un cda di due membri di cui sia presidente) ed è certamente escluso che possa riservarsi il potere delle future nomine, indicandone semmai le modalità. Un freno psicologico in coloro che sono interessati a costituire una fondazione è proprio il timore che il patrimonio segua poi sorti poco coerenti con il suo scopo e che una blanda vigilanza pubblica non sia abbastanza efficace da ricondurlo nei binari. Eppure, con gli ampi margini di libertà negoziale di cui dispone, il fondatore avrebbe la possibilità di modulare creativamente lo statuto in modo rassicurante e personalizzato.

Cosi dunque mi pongo io rispetto alla costituzione delle fondazioni

  • Aiuto il fondatore a individuare esattamente lo scopo, cercando l’equilibrio tra il rischio di un’eccessiva astrattezza e di una limitante concretezza.
  • Elaboro e redigo statuti con regole non convenzionali per la scelta della governance e la previsione di organi ulteriori che agevolino il raggiungimento dello scopo.
  • Anche nel caso che il fondatore preferisse la procedura prefettizia (o nel caso che questa sia l’unica strada perché non vuole acquisire la qualità di ETS), mi rapporto direttamente con l’autorità pubblica al fine di discutere preventivamente lo statuto, in funzione del riconoscimento, e cerco di trovare soluzioni alle eccezioni che venissero opposte ponendomi nell’ottica di salvaguardare al massimo la volontà del fondatore.

 

Egualmente, presto piena assistenza e consulenza per la redazione di un testamento nel quale venga istituita la fondazione.

Tutte le attività sopra descritte per associazioni o fondazioni, ad eccezione della sottoscrizione finale, possono essere svolte a distanza (e nella sottoscrizione finale si può rimediare all’assenza di alcuni fondatori con procura).

Una forma di consulenza consiste nella verifica e il controllo (su richiesta seguiti da pareri scritti) di statuti di associazione o fondazione che sono stati già scritti.

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