VINCOLI GIURIDICI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE
La fondazione | Le onlus | I contratti di comunità
I regolamenti solidali di condominio | I vincoli di solidarietà sociale | La responsabilità sociale d'impresa
LA FONDAZIONE
La figura di vincolo a carattere solidale più antica nel nostro ordinamento è rappresentata dalle fondazioni, enti privati senza scopo di lucro con unpatrimonio destinato a uno scopo altruistico e di rilievo sociale che può essere di vario genere (scientifico, culturale, educativo, religioso ecc.). La loro attività può andare dalla semplice erogazione di fondi ai soggetti individuati secondo le regole dello statuto o includere la vera a propria gestionedelle attività stesse. Mentre nelle associazioni prevale l'elemento personale, la fondazione gira intorno al patrimonio messo a disposizione dal fondatore. Gli amministratori hanno pieni poteri gestionali , salvo l'obbligo di perseguire effettivamente lo scopo e su questo vigila l'organismo
pubblico. Le fondazioni, infatti, hanno bisogno di ottenere la personalità giuridica attraverso il riconoscimento un'autorità pubblica, riconducibile alla Provincia oalla Regione, a seconda dell'estensione dell'attività. Gli uffici hanno il potere di valutare la congruità del patrimonio con lo scopo perseguito dall'associazione e non di rado tendono a interpretare restrittivamente certe facoltà del fondatore, temendo che esse nascondano una struttura fittizia: per cui non è pacifico che il fondatore possa nominarsi amministratore unico, o
comunque unicodecisore finale (ad esempio in un cda di due membri di cui sia presidente) ed è certamente escluso che possa riservarsi il potere
delle future nomine,indicandone semmai le modalità. Un freno psicologico in coloro che sono interessati a costituire una fondazione è proprio il
timore che il patrimonio seguapoi sorti poco coerenti con il suo scopo e che una blanda vigilanza pubblica non sia abbastanza efficace da ricondurlo nei binari. Eppure, con gli ampimargini di libertà negoziale di cui dispone, il fondatore avrebbe la possibilità di modulare creativamente lo statuto in modo rassicurante e personalizzato.
Come mi pongo io rispetto alla costituzione delle fondazioni
- Aiuto il fondatore a individuare esattamente lo scopo, cercando l'equilibrio tra il rischio di un'eccessiva astrattezza e di una limitante concretezza.
- Elaboro e redigo statuti con regole non convenzionali per la scelta della governance e la previsione di organi ulteriori che agevolino il raggiungimento dello scopo.
- Mi rapporto direttamente con l'autorità pubblica al fine di discutere preventivamente lo statuto, in funzione del riconoscimento, e cerco di trovare soluzioni alle eccezioni che venissero opposte ponendomi nell'ottica di salvaguardare al massimo la volontà del fondatore.
Per il caso di costituende fondazioni che si trovino fuori dal Piemonte invito a tenere presenti le possibilità offerte da "Il notaio a distanza".
Seguo anche la costituzione di fondazioni di partecipazione e fondazioni bancarie.
LE ONLUS
Alcuni enti, fra cui le stesse fondazioni o le società cooperativa, ma soprattutto e più frequentemente le associazioni (e in modo automatico le organizzazioni di volontariato), possono assumere la qualità di ONLUS, ovvero Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale. La qualifica, che ha notevoli conseguenze sul piano dei benefici fiscali, è condizionata allo svolgimento di determinate ambiti di attività (assistenza sanitaria e sociale, beneficienza, formazione, istruzione, sport dilettantistico, promozione e valorizzazione dei beni culturali, tutela e valorizzazione dell'ambiente tutela e promozione dell'arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica) e contenere alcune clausole essenziali nello statuto (e/o non contenerne altre che pregiudicherebbero la qualifica). Anche rispetto alle Onlus mi pongo, oltre che come materiale redattore dell'atto costitutivo con il suo statuto (o delle sue modifiche) come referente consulenziale per condurre alla migliore espressione le peculiarità di ogni singola realtà, troppo spesso annacquate dall'adozione di uno schema eccessivamente standardizzato.
NUOVI VINCOLI GIURIDICI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE
Una delle più interessanti evoluzioni della società, con la contemporanea crisi della macchina burocratica dello stato e del modello capitalistico puro, è quella di spingere verso l'adozione di nuove forme di aggregazione e di partecipazione, nelle quali l'intento altruistico e quello egoistico, più che contrapposti, sono intrecciati, legati dalla consapevolezza che la perpetua contrapposizione di interessi conduce alla distruzione del legame sociale e delle stesse radici del vivere comune. Se è vero che il contratto sociale è l'elaborazione filosofica dominante per spiegare la nascita di una comunità estesa, è altrettanto vero che in comunità più ridotte affiora l'esigenza di regolamentare mediante nuovi contratti sociali, di pregnanza giuridica prima che di valore filosofico, una riorganizzazione che può accontentarsi dell'informale spontaneismo solo fino a che l'obiettivo sia limitato ad aspetti di condivisione molto specifici (come nei Gruppi di Acquisto Solidale).
Per questo intendo diffondere i contratti di comunità, che definirei come quelli a contenuto e modalità estremamente variabili che impegnano i membri di un territorio a prestarsi e scambiarsi- in modo che può essere simmetrico o proporzionato alle attitudini, capacità, mezzi di coloro che vi partecipano- beni, servizi, risorse, assistenza, garanzie, accessi, condivisioni. Essi possono comprendere la partecipazione o il sostegno di soggetti pubblici o di soggetti forti (come le banche o un'azienda di un certo peso legata al territorio), contenere effetti reali opponibili a terzi (con l'utilizzo, ad esempio, di vincoli di destinazione su immobili o cessioni di credito) possono avere dimensioni diversificate (potrebbero essere, ad esempio, contratti di area geografica, contratti di quartiere o regolamenti solidali di condominio: con quest'ultima espressione, peraltro, intendo, alternativamente, un regolamento di condominio virtuosamente alternativo- magari affiancato a quello principale- perchè orientato in senso cooperativo- comunitario oppure un regolamento di condominio che metta in primo piano la promozione della sostenibilità, dell'ecologia o di altri valori connotanti, e che per tale via realizzerebbe il miracolo di produrre contemporaneamente incremento del valore sociale e incremento del valore economico dell'edificio, conseguente alla sua qualità distintiva.
LA RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA
La CRS (Corporate Social Responsability) è la gestione efficace da parte di un'impresa del suo impatto sociale ed etico sulla società. Spesso la CRS viene identificata esclusivamente con la prospettiva eco-sostenibile ma in realtà la nozione è molto più estesa e dinamica. Sono previste alcune forme di certificazione volontaria cui si sottopongono le imprese per attestare la propria responsabilità sociale: nell'ambito dell'attestazione, tuttavia, credo di poter dare un contributo notarile relativamente a fasi della produzione o altre verifiche di corrispondenza mediante i verbali di prova.
Inoltre, manifesto la disponibilità a guidare le imprese verso formali e vincolanti programmi di impegno sociale rivolti al pubblico
che migliorino il loro impatto sulla comunità (intesa questa volta in senso ampio) e la loro reputazione e che riescano a stare sul filo del delicato equilibrio tra l'effettivo valore giuridico del documento (non riducibile dunque a mero materiale pubblicitario) e l'assenza di esposizione a rischi di azioni legali giustificate che qualcuno ritenga di rivolgere strumentalizzando il documento. Tale attività può essere condotta con il supporto di consulenti per il management della responsabilità sociale.