Il trust, il vincolo di destinazione e la legge sul “Dopo di Noi”

Dopo una lunga gestazione parlamentare, durata più di una legislatura, è finalmente giunta al traguardo la legge sul “Dopo di noi”, riguardante l’attuazione di una serie di norme costituzionali, la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Il suo oggetto sono misure di assistenza, cura e protezione di persone colpite da disabilità grave.

La parte della legge 22 giugno 2016 n.112 che qui ci interessa è quella relativa alla possibilità di costituire trust, vincoli di destinazione ex articolo 2645 ter e contratti di affidamento fiduciario beneficiando del’esenzione dalle imposte di donazione e successione e il pagamento in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali.

Prime considerazioni

La prima considerazione è quella di un ulteriore riconoscimento normativo dei trust. Sembra pertanto ancora più anacronistico perdere tempo a discutere se il trust interno sia o meno ammissibile. E’ anche la prima volta che compare in una norma la figura del contratto di affidamento fiduciario. Infine, l’inserimento del vincolo di destinazione offre speranza di recuperare alla prassi anche quest’istituto, fin qui abbastanza negletto, per una ragione o per l’altra.

Il trust “dopo di noi” è anche un trust “durante noi” poiché, a parte l’ipotesi in cui venga disposto con testamento, è del tutto fisiologica l’ipotesi che i genitori ne anticipino l’istituzione in vita.

Requisiti

Il trust, il contratto, il vincolo devono rispondere ad alcuni obbligatori requisiti. Alcuni non suscitano problemi: così la forma obbligatoria dell’atto pubblico, che del resto è già necessaria per qualsiasi vincolo di destinazione. Egualmente il termine finale del negozio, che deve obbligatoriamente coincidere con la data di morte del beneficiario disabile. L’atto deve inoltre stabilire quale sia la destinazione del patrimonio che residua alla morte del beneficiario. Inoltre deve essere indicato il gestore (il trustee, nel caso del trust) e anche l’organo che lo controlla (il guardiano nel caso del trust), e deve essere individuato per tutta la vita del negozio, il che significa che devono essere ben regolamentate le ipotesi di revoca e sostituzione.

Qualche altro requisito merita maggiore riflessione, Intanto, i beni devono essere conferiti in trust (da qui in poi per comodità parliamo di trust, intendendo anche le altre due ipotesi, salvo specificare quando ci si riferisce solo al trust) per essere destinati “esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali”. Questo significa che le esenzioni di imposta non valgono per i trust misti: se ad esempio vi fossero due fratelli, uno solo dei quali disabile, e il trust volesse prendere in considerazione gli interessi di entrambi (pur privilegiando quelli del disabile) saremmo al di fuori del “dopo di noi”. Non si tratta di una questione irrilevante, tanto più che non è stata introdotta nessuna deroga al diritto dei legittimari. In fattispecie familiarmente complesse è probabile che risulti più conveniente, dal punto di vista pratico, un trust ordinario che uno fiscalmente vantaggioso.

Il vincolo della “realizzazione esclusiva” è fortemente limitante anche per i genitori che intendano seriamente provvedere alla tutela del disabile ma vogliano anche conservarsi la possibilità di attingere al fondo in caso di loro gravi emergenze, ad esempio legate alla salute. In questo tipo di trust non è assolutamente consentito ai disponesti di attribuirsi vantaggi patrimoniali. E’ invece possibile trasferire diritti reali limitati. In altre parole non ricadrebbe nel “dopo di noi” un trust nel quale il disponente trasferisse la piena proprietà dei beni immobili ma riservasse a se stesso una quota delle rendite, magari solo in circostanze eccezionali. Sarebbe invece da ricomprendere nella casistica del “dopo di noi” il trust in cui venisse trasferita la nuda proprietà di immobili riservandosi l’usufrutto.

Nell’atto deve essere indicata la finalità dell’inclusione sociale, della cura, dell’assistenza delle persone beneficiarie. Il legislatore sembra essersi fatto prendere la mano a proposito della programma da realizzare: se è certo sacrosanto che esso presieda al trust, il modo in cui se ne pretende la descrizione sfiora la pretesa divinatoria, indicando “le attività assistenziali necessarie”, i “bisogni specifici”, “gli obiettivi di benessere da promuovere”. E’ ben difficile che si possano cristallizzare le esigenze di patologie degenerative o comunque riguardanti soggetti di particolare fragilità fisica e psicologica. Se non altro, però, il richiamo responsabilizza gli estensori a non fossilizzarsi su formule stereotipate e fa del trust “dopo di noi” un atto altamente qualificato dal punto di vista professionale. Molto significativa poi, e in linea con lo spirito di tutto il testo, è l’indicazione delle “attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità”. Rimane tuttavia assai critico capire come il trustee possa dettare legge sul programma di vita in presenza di un’amministrazione di sostegno.

Va ricordato che la legge si applica solo alle disabilità gravi, così come definite dall’articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, ovvero quella “minorazione, singola o plurima, che abbia ridotto l’autonomia personale correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.

Nel caso di premorienza del beneficiario del trust non deriverà l’applicazione delle imposte di successione a carico dei soggetti che lo hanno istituito, qualora sia prevista a loro favore la devoluzione del residuo. Quando il residuo sia a favore di altri soggetti, invece, si applicheranno le ordinarie imposte di successione.

Ovviamente in caso di ricorso al trust, questo va costruito richiamando una legge straniera, come per qualsiasi altro trust. Rimane aperta la questione di un’eventuale incompatibilità tra la legge regolatrice e la normativa italiana ma si tratta di una circostanza altamente improbabile per questo tipo di trust: ciò non toglie che la validità del trust interno presupponga sempre la validità per la legge regolatrice.

Si segnala infine come l’esenzione sia estesa al caso in cui il trust sia a favore di Onlus riconosciute come persone giuridiche che operano prevalentemente nel settore della beneficienza in favore di persone con disabilità grave.

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