TRUST E FONDO PATRIMONIALE
Questa pagina richiama insieme, quasi provocatoriamente, due istituti, il trust e il fondo patrimoniale che sono spesso accostati quando si pensa alla protezione patrimoniale.
Perché quasi provocatoriamente? Perché lo stato della giurisprudenza rende il fondo patrimoniale obsoleto nel campo della protezione patrimoniale (l’unico nel quale è stato, spesso malamente, utilizzato). E perché il trust, che al contrario è uno strumento più strutturato e moderno anche in chiave di protezione patrimoniale, è in grado altresì di rispondere a una serie enorme di bisogni meritevoli delle persone. Oserei dire che, se avessero una cognizione esatta dei propri bisogni e un’idea approssimativa ma corretta del trust, il dieci per cento degli italiani redditualmente medi ragionerebbero sull’opportunità di procedervi.
Si capisce quindi che, verso qualche professionista che vi prospettasse come stretti parenti il trust e il fondo patrimoniale, avreste ragione di nutrire una certa diffidenza.
Il trust è una valida alternativa al testamento, per pianificare la successione, o a una fondazione, per conseguire uno scopo benefico; può rappresentare la salvezza dell’impresa in una fase di crisi e tutelare in modo soddisfacente soggetti deboli; può offrire opportunità di ottimizzazione fiscale; è il modo migliore per assicurare il passaggio generazionale dell’impresa familiare, a tutti i livelli; la sua idoneità alla protezione del patrimonio lo renderebbe quasi fisiologico per il genitore preoccupato che una parte della sua eredità finisca a un figlio a elevato rischio di indebitamento verso terzi, quando tale preoccupazione sia condivisa dal figlio.
A partire da questa pagina interna potete cominciare a formarvene un’idea più chiara.
Questo libro, di cui sono coautore e curatore, pubblicato da Giappichelli, cerca di esaminarlo in una prospettiva evolutiva ed è adatto a giuristi che vogliano approfondirlo.
Il trust cui mi riferisco è, in particolare, quello cosiddetto interno, e nulla ha a che vedere con i trust esteri di cui si legge sulle cronache (che sono, nel bene e nel male, un argomento a parte).
Fra il pubblico potenzialmente interessato non includerei quello che di fatto più se ne interessa, composto da soggetti già gravemente esposti a situazioni debitorie. Non di rado la costituzione di un trust può per costoro essere ulteriormente nociva.
E’ una costruzione altamente specialistica, e l’imperizia o superficialità del professionista può renderla inutilizzabile e giuridicamente traballante.
In alcune, limitate ma significative, circostanze il vincolo di destinazione può risultare più indicato per il conseguimento degli stessi obiettivi.
Negli ultimi tempi, sulla spinta di una dottrina autorevole ma non corposa, si parla anche del contratto di affidamento fiduciario, che ha la medesima funzione del trust ma a mio parere non ancora la sua solidità.