Trust a protezione di soggetti deboli

QUANDO NON SI USA IL TRUST

Tizio ha due figli, Caio e Sempronio, il primo disabile e impossibilitato a generare figli e il secondo imprenditore, con figli. Vorrebbe assicurarsi che Caio goda per tutta la vita dell’assistenza economica necessaria ad appagare ogni sua esigenza. Al tempo stesso vorrebbe che il patrimonio potesse, entro una certa misura, servire da garanzia con facoltà di vendita per l’attività di Sempronio, purchè questo non significhi che i creditori possono pignorarlo, e destinarlo ai nipoti. In particolare per le esigenze di Caio gli hanno consigliato il trust ma lui vorrebbe essere il primo amministratore del patrimonio.

Il trust a garanzia di un soggetto debole è quello che maggiormente incontra il consenso anche della magistratura e delle istituzioni, tanto che è in discussione al Senato una legge, la cosiddetta “Dopo di noi”, che renderà fiscalmente agevolati alcuni atti, fra cui il trust, a favore di questi soggetti. Tizio può dunque istituire un trust a favore di Sempronio, con il vantaggio di segregare il patrimonio a suo favore. Anche se alcune sentenze (una minoranza) si sono pronunciate sfavorevolmente sul trust autodichiarato (quello in cui il disponete assume la veste di trustee) c’è una certa concordia sulla legittimità di questa soluzione nel caso del genitore che si nomina primo trustee del trust a favore di un disabile. Nel nostro esempio, però, il trust ha anche uno scopo protettivo verso il figlio imprenditore e questo induce a preferire un trustee esterno. Una buona soluzione rispetto alle esigenze manifestate da Tizio potrebbe essere, poi, rendere Caio beneficiario a vita del reddito e ove necessario del fondo, i figli di Sempronio beneficiari residui del fondo con scadenza del trust alla morte sia di Caio che di Sempronio, e Sempronio beneficiario parziale della garanzia e della facoltà di vendita di beni su potere discrezionale del trustee. Si ipotizza qui un pieno consenso dei figli ad attribuzioni differenziate. Non va dimenticato che il trust non può pregiudicare l’esercizio dell’azione di riduzione a tutela della quota di riserva.

QUANDO SI USA IL TRUST

Tizio, alcolizzato è affetto dalla mania del gioco e ha già dilapidato un quarto delle sue buone sostanze al gratta e vinci. Nonostante questo difetto ha da poco trovato la sua anima gemella, con la quale ha iniziato una convivenza. E’ soggetto ad amministrazione di sostegno dello zio Caio, verso il quale la nuova compagna di Tizio manifesta gelosa ostilità. Tizio vorrebbe salvaguardare il patrimonio dalla sua mania e ne parla con lo zio Caio, che a sua volta teme che l’avvicinamento da parte della donna sia dovuto a ragioni di interesse che a loro volta potrebbero pregiudicare l’integrità del patrimonio di Tizio. Cosa si potrebbe fare?

Questo caso non nasce dalla fantasia ma mette insieme due vicende reali, entrambe affrontate dal Tribunale di Bologna. In tutti e due i casi il Tribunale ha autorizzato l’amministratore di sostegno a conferire in trust i beni dell’assistito. Questo dimostra come non vi sia dualismo tra amministratore di sostegno e trustee: essi possono fattivamente cooperare tra loro e può essere l’amministratore di sostegno, quando già esistente, a prendere l’iniziativa per attuare una segregazione del patrimonio nell’interesse dell’assistito. E’ frequente il caso (ed è accaduto negli episodi riportati) che per garantire il miglior coordinamento e la vigilanza sull’operato del trust guardiano sia nominato l’amministratore di sostegno. Non pare esserci ostacolo nemmeno alla nomina dell’amministratore di sostegno come trustee. In ogni caso, le operazioni effettuate dal trustee escono dalla sfera dell’autorizzazione giudiziale.

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