I verbali di prova

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Una nuova (o forse vecchia) funzione del notaio

Una lunga tradizione di studi ha, fino a tempi recentissimi, escluso che il notaio potesse raccogliere prove, qualificando tale attività concorrenziale con quella del giudice, e ritenendo che il notaio che avesse derogato a tale principio dovesse essere gravemente sanzionato.
Questa limitazione si è riflessa sulla competenza del notaio a redigere verbali di constatazione, ossia verbali nei quali egli dà conto di quanto è accaduto sotto la sua diretta percezione. Benchè previsto dall’articolo 1 della legge notarile, il potere di redigere verbali veniva per lo più confinato ai casi previsti dalla legge (tra quelli più importanti vale la pena di ricordare la competenza obbligatoria in materia di assemblee straordinarie di società di capitali).

In realtà questa posizione è parsa a me sempre una petizione di principio, e in effetti parte della dottrina opponeva che l’articolo 1 della legge notarile istituisse una competenza generale e non un richiamo alle deroghe legislative e la prassi ha infiltrato nella normalità casi non espressamente previsti eppure mai contestati (come quello del notaio che verbalizza l’ assemblea di un’associazione).

Finalmente il Consiglio Nazionale del Notariato, in particolare con lo studio 432/2102 della Commissione Studi Civilistici, ha espresso una posizione nettamente favorevole, prendendo atto della progressiva modifica del quadro normativo che ora comprende addirittura una norma di carattere generale sulla competenza del notaio in materia di inventari (la modifica dell’art. 769 c.p.c. attuata dalla legge 10 del 17 febbraio 2012) e che dissipa ogni dubbio precedente. Va del resto sottolineato non solo come la preoccupazione dell’ordinamento non appaia più la concorrenza nella formazione dalla prova quanto la deflazione dell’attività connessa a quella giurisdizionale ma anche come il verbale di prova raccolto dal notaio, in una fase nella quale il contenzioso non si è ancora instaurato, possa fungere da deterrente allo stesso e quindi valorizzare la funzione anti-processuale che costituisce uno dei baluardi dell’attività notarile. Potrei aggiungere che la convinzione che il notaio serva ad assicurare che qualcosa detta o fatta davanti a lui sia “vera” costituisca l’unica isola non attaccata dalle mutate percezioni sul ruolo, la funzione, l’utilità del notaio.

Per questo ho inaugurato la redazione di verbali di constatazione, al di fuori dei casi previsti dalla legge, con funzione di acquisizione preventiva di prova. Per chiarire il concetto, con il verbale di constatazione il notaio attesta di avere personalmente verificato qualcosa e quella sua dichiarazione ha il valore dell’atto pubblico, costituendo quindi piena prova fino a querela di falso. Una volta chiarito che si tratta di una potestà generale, è chiaro che si può ricorrere al verbale di prova in tutti i casi in cui abbia un senso economico e in cui l’attività del notaio non vada a violare una norma specifica (come in alcuni casi potrebbe essere la violazione della privacy).

Fra gli esempi delle potenzialità si possono indicare sicuramente la materia dei brevetti (ad esempio verbalizzando un test tecnico che dimostra l’utilizzo di un certo sistema meccanico su un modello anteriore a quello in cui è stato brevettato quel modello da un concorrente); la localizzazione (o non) di cose e persone in un certo spazio e in un certo tempo; il funzionamento di impianti; lo stato di locali; lo svolgimento secondo certe modalità di processi produttivi, che può rimanere utile come prova di adempimenti legislativi oppure come manifestazione di responsabilità sociale d’impresa; la consistenza di materiale all’atto della spedizione; lo stato di lavori; in materia di sicurezza sul lavoro, sia verbalizzando le comunicazioni d’obbligo del datore di lavoro a tutti i dipendenti contestualmente riuniti, sia, all’inverso e su richiesta dei lavoratori, attestando una violazione delle norme medesime; la corrispondenza di un video o di una fotografia a quando le immagini sono state raccolte, garantendo l’assenza di alterazioni successive; in materia condominiale, quando sia opportuno constatare una situazione di inadempimento di importanti obblighi condominiali. La casistica è illimitata.

Quello che mi preme sottolineare è che nella verbalizzazione, il più delle volte, il notaio sarà in primo luogo chiamato a valutare con prudenza che quel che attesta non possa in alcun modo venir distorto (e a non essere lui oggetto di strumentalizzazione, perchè apparenti elementi di prova sono stati in realtà fittiziamente predisposti dai richiedenti). L’altro aspetto importante, per l’efficacia di questo strumento, è che quel che emerge dal verbale, anche quando includa l’apprezzamento di altre persone presenti (ad esempio dei periti) si trasformi il più possibile in un apprezzamento materiale del notaio. Per quel che mi riguarda, quando ci sono aspetti tecnici faccio in modo da farmeli spiegare per riportare nel verbale non solo la ricezione passiva di elementi tecnici ma la traduzione degli stessi nell’apprezzamento sensibile da parte mia. Questo determina studio e riflessione nella fase precedente al verbale.

In questo senso credo che la nuova strada del verbale di prova notarile debba il più possibile elevarsi ad attività intellettuale, oltre che materiale, e che un’impostazione di questo tipo preluda a uno specialismo della prova, e in questo senso, con l’ulteriore responsabilità di svolgere un compito d’avanguardia, imposto il mio approccio ai verbali.

Ancor più che alla clientela privata (della quale temo un eccesso di fantasia nelle richieste, che comunque sono pronto ad analizzare senza pregiudizi) la proposta di quest’attività si rivolge agli imprenditori e a varie figure professionali, tra le quali spiccano gli avvocati: certamente essi sono in grado di individuare i settori e i casi in cui lo strumento del verbale notarile può trovare inedite applicazioni, sulle quali sono lieto di ragionare, raggiungendo nell’unione delle competenze professionali il miglior risultato possibile.

Ricordo infine come lo stesso studio del Consiglio Nazionale citato all’inizio ammetta che il verbale di constatazione possa raccogliere anche dichiarazioni testimoniali. Anche questa versione del verbale può risultare di grande utilità: si deve però tenere presente che esse non saranno sullo stesso piano di testimonianze rese all’interno di un giudizio ma costituiranno prove atipiche, liberamente apprezzabili dal giudice, e che la loro efficacia appare più marcata nella cognizione sommaria che nella cognizione piena.

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