Contratto di rete
Un’alternativa al consorzio
Il contratto di rete è un moderno strumento giuridico con cui due o più imprese si obbligano a esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la capacità innovativa e la competitività sul mercato. Oltre che tra imprese può stipularsi tra professionisti, o unire l’una e l’altra categoria.
È una forma ricca di potenzialità, più flessibile e snella di un consorzio, abbastanza in voga in molte regioni italiane e praticamente sconosciuta in altre. E con il problema che il contratto tende a standardizzarsi e di conseguenza impoverirsi nel contenuto.
Per il contratto di rete il notaio non è necessario. Lo è stato, in passato, per un brevissimo periodo.
Ma il notaio è davvero sempre un costo che si vorrebbe tagliare, anche quando è obbligatorio?
O non è in certi casi una risorsa consulenziale, cui sarebbe proficuo ricorrere anche quando non è formalmente richiesto?
Nel contratto di rete emerge la necessità di competenze che trascendono quelle che normalmente possiede un imprenditore e chiamano in causa le doti di un giurista, in primissimo luogo contrattualista con una certa dimestichezza e predisposizione verso gli istituti nuovi e la cui prassi sia in corso di formazione.
Le forme di collaborazione proprie del contratto di rete sono cumulative o più spesso complementari. Grazie alle sinergie della rete si raggiungono risultati preclusi alla singola impresa, senza tuttavia che questa perda la sua individualità.
Questa figura ha due sbocchi: o si arresta allo stadio di rete-contratto o diventa rete-soggetto, crea cioè una nuova organizzazione (senza che vi si fondano quelle esistenti) dotata di soggettività giuridica e con obbligo di indicare denominazione, sede, l’organo comune (che ha poteri di gestione e rappresentanza) e un fondo patrimoniale.
Nella mia esperienza però, quando si opta per la rete-soggetto, aumenta il desiderio di partecipanti di raffinare la struttura: differenziare le qualità e il peso dei retisti, istituire un organo assembleare, attribuire poteri di controllo interno, predisporre regole di entrata e uscita che non alterino gli equilibri o il completamento di commesse in corso.
Dalla qualità di queste clausole dipenderà il fatto che la rete sua davvero un contratto e un’organizzazione, pur leggera e non esageratamente vincolante, invece che una dichiarazione d’intenti che va in frantumi al primo dissapore o segno di stanchezza.