Il trustee

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Il trustee è il soggetto fiduciario che assume l’obbligo di amministrare, a vantaggio dei beneficiari, i beni conferiti nel trust.

Il trustee non è equiparabile all’amministratore di una società o di un altro ente: in quel caso infatti la proprietà dei beni appartiene alla persona giuridica, non all’amministratore. Il trust, invece, non è un soggetto giuridico (e quindi non può essere proprietario di nulla): viene per semplicità “entificato”, cioè trattato come se fosse un soggetto, solo dall’ordinamento tributario. Per la stessa ragione, non è esatto neanche dire che il trustee è l’amministratore di un fondo.

Il trustee è il proprietario del bene, ma lo è a titolo fiduciario.

Solo apparentemente dispone di tutte le prerogative del titolare. In realtà la sua amministrazione è vincolata dal programma del trust, e in ogni caso i beni conferiti nel trust non si confondono con il suo patrimonio.
La validità del trust, in passato, veniva contestata facendo leva sull’articolo 2740 del codice civile, a norma del quale il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni. Si riteneva pertanto illegittimo che il disponente segregasse una parte del suo patrimonio (o anche tutto), conferendolo in trust.
Si trattava di una considerazione assurda, dipendente dalla scarsa dimestichezza dell’argomento: il disponente non segrega proprio nulla, perde la titolarità del bene, come accadrebbe se lo vendesse o lo donasse.
L’eccezione all’articolo 2740 riguarda semmai il patrimonio del trustee, proprio perché il bene non si confonde col suo patrimonio, e quindi non può essere aggredito dai suoi creditori. Ma non si può certo immaginare che questi creditori facessero conto, per tutelare le loro pretese, su dei beni che il loro debitore avesse ricevuto a titolo fiduciario!

Dal punto di vista pratico, leggere che il trustee diventa proprietario dei beni può impressionare negativamente chi stia valutando l’opzione di istituire un trust. Ma si tratta di preoccupazioni che non hanno ragione d’essere, se il trust viene costituito da un professionista specializzato che apporrà le clausole del caso per impedire gli abusi del trustee.

I limiti e le facoltà del trustee

I limiti e le facoltà del trustee sono quelle previste dall’atto istitutivo, e in mancanza dalla legge straniera cui il trust fa riferimento. Non può prendere ordini dal disponente, che tuttavia può conservare alcune facoltà e prerogative e influenzare l’operato del trustee attraverso lettere di desiderio, che non sono vincolanti, ma neppure possono essere disattese senza ragione. Il trustee è revocabile, secondo modalità che vanno ben articolate nell’atto istitutivo e che non possono somigliare al licenziamento di un maggiordomo da parte del disponente. Nella buona prassi, fra i soggetti del trust viene inserito un guardiano che vigila sull’operato del trustee.
La responsabilità del trustee sussiste essenzialmente verso i beneficiari e verso i terzi solo con il patrimonio del trust, ma bisogna prestare attenzione alla legge regolatrice scelta, perché alcune rendono il trustee responsabile anche con i propri beni.
Trustee potrebbe essere chiunque: nel trust autodichiarato persino il disponente stesso. Che si possa fare non vuol dire che sempre sia consigliabile. In un trust che viene costituito a scopo di protezione patrimoniale, l’autodichiarazione è un elemento di debolezza, come del resto lo sarebbe di solito nominare trustee il coniuge o un genitore.
Esistono trust company qualificate, adatte specialmente a gestioni complesse, molto dinamiche o in situazioni di conflitto tra i beneficiari. Se il quadro di partenza è più tranquillo, nominare un professionista di fiducia è una soluzione ragionevole, ad esempio un avvocato, un commercialista, un professionista immobiliare o un promotore finanziario, a seconda dei casi. Oppure ci si potrebbe rivolgere a un notaio competente nella materia.

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