ACQUISTI IMMOBILIARI DEL TRUST E SISTEMA DEL PREZZO VALORE
L’acquisto di un immobile abitativo da parte di una persona fisica consente di utilizzare, quale base imponibile la rendita catastale invece del prezzo. Con la sentenza n. 2199 del 7 ottobre 2020, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (confermando la Commissione Provinciale di Milano) ha stabilito che tale prerogativa spetti anche in caso di acquisto in capo al trust.
Infatti, non avendo il trust una soggettività al di fuori dei casi in cui gli viene artificialmente attribuita dall’ordinamento tributario (così per le imposte dirette), l’acquisto deve considerarsi in capo al trustee, che è pur sempre una persona fisica che non agisce nell’esercizio di un’attività commerciale. Tale, perlomeno, era il caso esaminato, nel quale una madre, come trustee, aveva acquistato l’immobile per concederlo in uso gratuito alla figlia beneficiaria, in conformità allo scopo del trust.
E’ importante sottolineare come il prezzo-valore non sia giustificato dalle caratteristiche di persona fisica rivestita dal beneficiario ma dalle caratteristiche del trustee. Nulla dunque la decisione innova sull’impossibilità di accedere alle agevolazioni di prima casa in caso di acquisto in capo al trust (salvo ovviamente il diritto a richiederle per la persona fisica che contestualmente abbia acquistato un diritto reale minore sulla casa, quale usufrutto o abitazione).
Il rapporto tra agevolazioni prima casa e trust rimane rilevante sotto altri profili: se cioè conferendo un bene al trust si diventi “impossidenti” e si possano così richiedere le agevolazioni; e se il conferimento in trust nei cinque anni successivi all’acquisto di una prima casa determini la decadenza dall’agevolazione. Su queste materie si sono rispettivamente pronunciate la Commissione Provinciale di Matera 290/2019 e la Commissione Provinciale di Savona 559/2016. Nel video che segue, oltre al commento all’ultima sentenza, vengono rapidamente rivisitate in senso critico queste due decisioni.