Contratti di convivenza

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Le unioni di fatto: accordi familiari

La legge 76/2016 sulle unioni civili

Dal 5 giugno 2016 entra in vigore la legge che disciplina le unioni civili e le convivenze di fatto. A seguito di questa normativa pertanto esistono ora quattro distinte situazioni:
1) i coniugi eterosessuali che hanno contratto matrimonio
2) le coppie omosessuali che hanno costituito un’unione civile, alle quali sono riconosciuti gli stessi diritti dei coniugi
3) i conviventi di fatto, eterosessuali od omosessuali, che hanno alcuni diritti previsti dalla legge, non paragonabili assolutamente a quelli che discendono dal matrimonio e dalle unioni civili: la loro posizione con la legge parrebbe migliorata di poco, dato che secondo la giurisprudenza una buona parte di questi diritti già spettavano loro. Possiamo dire solo che ora sono più certi.
4) i conviventi di fatto, eterosessuali od omosessuali, che hanno stipulato un contratto di convivenza, che oltre ai diritti previsti dalla legge possono attribuirsi reciprocamente alcuni diritti e tutele per contratto.

I contratti di convivenza prima della legge 76/2016

Per il notaio dunque sono rilevanti solo i conviventi, nel caso che decidano di stipulare un contratto (non hanno l’obbligo di farlo).
Anche questo diritto i conviventi lo avevano già prima. Leggendo la norma, tuttavia, il contenuto possibile del contratto pare più circoscritto di quello che la prassi aveva introdotto. Esso consentirebbe solo l’indicazione della residenza (sai che utilità!) e le modalità di contribuzione alla vita comune. In più (questa è l’unica cosa che prima non era certamente possibile) possono optare per la comunione dei beni. Il Consiglio Nazionale del Notariato, che aveva svolto una campagna a pro di questi contratti nel novembre del 2013, ne individuava il cuore nella preventiva disciplina della cessazione della convivenza (in particolare sull’immobile abitativo). Per quanto mi riguarda, molti mesi prima di quella campagna, ho stipulato il primo contratto di unione civile in Italia: più che un accordo tra persone che si dicono mettiamo per iscritto cosa succede se ci lasciamo mi interessava un accordo centrato su un concetto come mettiamo per iscritto quali tipi di responsabilità vogliamo assumere l’uno nei confronti dell’altro visto che stiamo insieme.
Un contratto di convivenza personale e “rafforzato” in cui fra l’altro il partner può ottenere, per via traversa (ma legale e moralmente ineccepibile) quei diritti patrimoniali che al coniuge spetterebbero in caso di successione.

Il contratto di convivenza dopo la legge Cirinnà

Cosa succede dopo la legge?
Certo non potrei più chiamare quel contratto di “unione civile”, perché adesso quest’espressione ha un significato preciso nell’ordinamento, come “matrimonio”. Ma al di là del nome (che ho adoperato volutamente in modo radicale per sensibilizzare a un’evoluzione) cosa cambia oggi nei contratti di convivenza?
Riassumendo, la normativa, riguardo al contenuto l’articolo 53 della 76/2016 scrive che il contratto può contenere:
a) l’indicazione della residenza;
b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.

Davvero non ci si potrebbe scrivere nulla di più che “abitiamo in via Nizza, siamo in comunione dei beni, io metto mille euro al mese in cassa comune e tu cinquecento, però tu stiri e spolveri” (o qualcosa del genere)? Certo che si può scrivere altro. Infatti la stessa legge (che è pensata e scritta confusamente) all’articolo 60 ammette che i contratti di convivenza possano comprendere trasferimenti di immobili.
Ma poi c’è un principio fondamentale. Nei lavori parlamentari, nati sulla scorta di una domanda sociale antica di almeno trent’anni, nessuno ha detto (quand’anche lo avesse pensato): “Si stanno allargando troppo questi conviventi! Dobbiamo fermarli!”. Anche se alla fine i conviventi si aspettavano di meglio, questa legge è nata per migliorare le loro tutele, non peggiorarle. Quindi tutte le volte che un’interpretazione contrasta con tale obiettivo è da respingere. E i contratti di convivenza possono contenere almeno quanto potevano contenere prima.

Cosa aspettarsi dal notaio Bassetti per il contratto di convivenza

I conviventi che vogliono rivolgersi a me per le loro esigenze possono quindi mettere in conto che:
a) Riceveranno un esame personale della loro situazione per arricchire il contratto di convivenza di base con quanto effettivamente è
da loro ritenuto essenziale per la vita comune.
b)Si possono porre dei vincoli sulla casa di abitazione, che oltre a fungere da garanzia per il convivente non proprietario, costituiscono anche una forma di protezione del patrimonio analoga a quella del fondo patrimoniale (e che non facciano la stessa magra fine).
Nasce inoltre la casistica specifica dei conviventi dei quali almeno uno non ha ancora ottenuto il divorzio. L’illecito dell’adulterio (commesso nei confronti del coniuge separato, poi!) non esiste più. E però questo tipo di conviventi rischiano il purgatorio, perché a loro è precluso di stipulare il contratto di convivenza contenente gli elementi che abbiamo visto elencati sopra né sono “conviventi di fatto” per la legge. Siccome non c’è dubbio che quella convivenza sia lecita mi occupo di una specifica forma di tutela per quei conviventi.
Tra i casi che più rendono opportuna una regolamentazione per contratto ci sono le convivenze che determinano famiglie complesse (con prole di matrimoni precedenti) e quelle che uniscono soggetti di cittadinanza diversa.
Su questo tema ho anche scritto “Contratti di convivenza e di unione civile” per Giappichelli Editore
Ecco alcune tracce di come mi ero occupato dei contratti di convivenza ancor prima della legge:

Unioni civili: a Torino basta la firma dal notaio

Contratto di convivenza davanti al notaio: a Torino la prima unione civile

Intervista al tg3

Come valorizzare i contratti di convivenza

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