- Corte di Cassazione 27/1/2017 n. 2043 sul pignoramento e la trascrizione immobiliare
Per importanza pratica, sicuramente la sentenza dell’anno. La Suprema Corte ha dichiarato la nullità di un pignoramento che colpisca beni immobili prospettati nella formale e separata titolarità di un trust, richiamando soprattutto la nota di trascrizione quale scorretto elemento identificativo. La sentenza afferma che “la continuità delle trascrizioni presuppone comunque l’esistenza dei soggetti cui esse si riferiscono tanto che in difetto di corrette generalità identificative non si producono effetti nei confronti dei terzi ed a favore di chi la formalità esegue”. In altre parole, la Cassazione (sulla scorta dei principi elaborati in materia di nullità della citazione in giudizio del trust in luogo del trustee) dichiara la trascrizione della dotazione non opponibile ai terzi se effettuata “a favore” del trust: su questa base i creditori posteriori del disponente potrebbero aggredire i beni trasferiti al trust. Una bella tegola per quelli che (secondo me un po’ imprudentemente) hanno trascritto (e anzi, sono riusciti a far imporre alle conservatorie di trascrivere) a favore del trust anziché del trustee.
- Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro 3.3.2017 sulle imposte fisse
Le commissioni tributarie mostrano di recepire il cambio di orientamento della Cassazione giunto alla fine del 2016 e accolgono i ricorsi dei contribuenti contro gli avvisi di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate in caso di trust autodichiarato. In realtà, in molte decisioni, inclusa questa della commissione pesarese, la posizione è ancor più radicale ed è che “l’intestazione dei beni a un trustee non comporta alcun trasferimento ma una cosiddetta situazione ponte in attesa della definitiva assegnazione ai beneficiari”. Le imposte, insomma, sarebbero fisse anche quando il trust non è autodichiarato. E’ una decisione come tante altre, ma quel che è significativo è che dopo il periodo d’incertezza determinato dalla chiusura della Cassazione la giurisprudenza tributaria è tornata ad allinearsi su questa posizione.
- Trib. Roma 11/11/2017 sull’autorizzazione all’amministratore di sostegno per un trust “Dopo di Noi”
Primo provvedimento giudiziale a oltre un anno di distanza dalla Legge Dopo di Noi. Il Giudice Tutelare ha autorizzato l’amministratore di sostegno a istituire un trust a favore del figlio disabile dell’assistito. Guardando anche oltre il trust, la decisione rientra in quello schema evolutivo della volontaria giurisdizione favorevole ad atti non strettamente finalizzati alla stretta utilità dell’assistito ma prevedibilmente compatibili con la sua volontà in quanto espressione di solidarismo familiare. Nel caso specifico, il ruolo di trustee veniva assunto dall’altro fratello.
- Corte d’Appello di Milano 7/11/2017 n. 4638 sulla validità del trust autodichiarato
Un buon esempio di come si debba sempre procedere oltre la lettura del dispositivo per comprendere il contenuto di una sentenza. La Corte d’Appello di Milano dichiara correttamente la nullità di uno di quei ridicoli trust autodichiarati in cui un disponente si nomina trustee del suo patrimonio del quale, in quanto beneficiario, continua a poter godere egoisticamente (salvo devolvere il fondo a qualcuno, se mai fosse rimasto qualcosa alla sua morte). Ma non è una pronuncia contro il trust autodichiarato che, anzi, si premette “istituto astrattamente valido e riconosciuto dall’ordinamento giuridico”.
- Trib. Cuneo 26/7/2017 sul familiare trustee
Un segnale di svolta rispetto all’impostazione penalistica sulla simulazione del trust, che qualifica indizio torbido qualsiasi elemento di prossimità (persino professionale) fra disponente e trustee. Il Tribunale di Cuneo, dopo avere concluso in senso negativo l’accertamento sulla conservazione di poteri da parte del disponente di un trust di natura familiare, ha dichiarato che “la circostanza che sia stato nominato trustee un soggetto legato al disponente da rapporto familiare e di convivenza non può di per sé costituire solo elemento determinante ai fini della dedotta simulazione, soprattutto ove si consideri che la scelta del trustee nell’ambito della famiglia del disponente appare compatibile con lo scopo di un trust dichiaratamente istituito per soddisfare le esigenze dei figli del disponente”.
- Trib. Cassino 2/5/2017 e sproporzione tra il debito e l’asserita simulazione
I giuristi seri devono dichiarare guerra ai trust posti in essere per sfuggire a crediti anteriori. Nemmeno però si può ricavare una sorta di incapacità giuridica dei titolari di situazioni debitorie passive a compiere un simile negozio giuridico. Così il Tribunale, nel respingere una richiesta di revocatoria, osserva che “vi è manifesta sproporzione tra il credito vantato di 26.726 euro e i cespiti immobiliari, non apparendo credibile che, a fonte del detto credito, si sia organizzato un così costoso meccanismo”.
- Trib. Cosenza 13/8/2017 su un’azione di revocatoria verso un fideiussorio
Questa sentenza è di grande rilievo perché tra le prime a riconoscere che, in sede di azione revocatoria, non basta l’anteriorità del debito per desumere in capo al fideiussore la consapevolezza di arrecare danno al creditore. Così il Tribunale ha respinto la domanda del creditore perché non aveva provato la qualità di ex socio del fideiussore (e quindi rimaneva oscuro il ruolo di costui dentro la società debitrice principale) e nemmeno si era premurato di farlo parte della corrispondenza con la società, dalla quale emergevano il deficit e la difficoltà di esazione. Mi pare che il caso specifico sia stato influenzato da una certa sciatteria della produzione documentale da parte dell’attore, e si potrebbe altresì discutere sull’esistenza di un obbligo di diligenza informativa in capo non al garante ma in capo al creditore. Rimane il fatto che dalla fideiussione erano trascorsi otto anni, e che apparentemente il garante aveva perso i contatti con la società. Credo sia un’apprezzabile impostazione equitativa, nel caso del fideiussore, giudicare il requisito della scientia damni secondo le circostanze del caso concreto.
- Trib. Ragusa 3/3/2017 sull’ammissibilità di alcuni trust liquidatori
Un argomentare giuridico raffinatissimo ed evolutivo. Il Tribunale contesta alla Cassazione il suo stesso punto d’ancoraggio: se la causa di un trust deve giudicarsi in senso concreto, come si può stabilire a priori la nullità di un qualsiasi trust liquidatorio? E ne trova una felice applicazione nel caso che segue: società facenti capo a due soggetti che conferiscono i beni in trust prevedendo la destinazione degli avanzi di gestione liquidatoria alla soddisfazione dei creditori delle altre società insolventi, di modo che gli interessi del ceto creditorio complessivo delle società siano assicurati al meglio. Poi, il tribunale ha considerato revocabile (e ha revocato) il negozio ma questo è un altro discorso…
- Trib. Roma 20/7/2017 e trasformazione di s.r.l. in trust
Un passo indietro nel riconoscimento della legittimità della trasformazione di una s.r.l. in un trust, spinto dalla dottrina notarile che più ha approfondito il tema. Peraltro, a gennaio del 2017, la Commissione Provinciale Tributaria di Roma, si era pronunciata a favore del contribuente che aveva richiesto l’applicazione delle imposte fisse su analoga operazione, comprensiva di beni immobili. Uno degli argomenti usati dal Tribunale di Roma, quello dell’assenza di soggettività del trust, è reso irrilevante dalla liceità della trasformazione di una società in comunione d’azienda. Credo che l’unica ipotesi da considerare negativamente sia quella in cui la trasformazione di una società insolvente intenda perseguire nella sostanza gli stessi obiettivi (vietati) del trust falsamente liquidatorio.
- Trib. Modena 6 novembre 2017 sull’efficacia verso i terzi della clausola di proroga di giurisdizione
In controtendenza, a dir poco (e in contrasto con un solido orientamento della Cassazione) il Tribunale di Modena riconosce l’efficacia verso i terzi della clausola di proroga delle giurisdizione di un trust. Ha così dichiarato l’incompetenza del giudice italiano a decidere sull’azione di nullità di un trust proposta da una banca, rimettendola al giudice sanmarinese (secondo la legge regolatrice prescelta). Ci sono vari motivi per escludere l’opponibilità della clausola, non ultimo, per i creditori, l’articolo 15 della Convenzione dell’Aia. Avrà psicologicamente inciso la circostanza che per gli attori della causa si trattasse solo di intraprendere una scampagnata in macchina (blocchi auto permettendo) verso il centro Italia invece che di prendere un volo per la Nuova Zelanda? Possiamo ipotizzare, per il futuro, un’opponibilità condizionata all’apertura di uno scalo Ryan Air nel paese anglosassone del quale è stata adottata la legge regolatrice?