Una delle prime decisioni in materia di certificato successorio europeo. Ovvero di quel documento per provare la propria qualità di erede che, paradossalmente. il notaio può rilasciare solo per una successione transfrontaliera.
Quando però ci sono elementi di internazionalità della successione, ai sensi dell’articolo 62 del Regolamento, il certificato rilasciato per produrre effetti in uno stato membro può essere utilizzato anche nello stato le cui autorità (in Italia il notaio) lo hanno rilasciato.
Il Giudice Tavolare l’8 maggio ha in effetti dichiarato l’equipollenza del certificato successorio con il certificato ereditario per l’iscrizione di diritti successori nei libri fondiari.