Trust e risoluzione consensuale

Il trust può essere revocato, se il disponente si è riservato tale potere nell’atto istitutivo, benché una serie di ragioni sconsiglino normalmente di assegnare tale facoltà. Mai si era però sentito parlare di una sua risoluzione consensuale, non fosse altro per il trust è un negozio unilaterale.

Eppure la formula è emersa dalla risposta a interpello 355/19 dell’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto la richiesta di sottoporre tale atto di risoluzione a imposizione fissa. La posizione degli uffici tributari è invece che l’atto sconti l’imposta di donazione per il trasferimento dal trustee al disponente.

La vicenda contiene diversi fraintendimenti giuridici, specialmente in partenza. I beneficiari non hanno nessun titolo per sciogliere un trust: per tutti gli ordinamenti anglosassoni (per la legge di Jersey vi è una norma non derogabile al riguardo, l’articolo 43 terzo comma) possono, qualora maggiorenni, chiedere al trustee di porre anticipatamente fine al trust. Ma in tal caso i beni vengono assegnati a loro, non ritornano al beneficiario. E nell’ipotesi in esame, non essendo ancora certo che fosse chiusa la categoria dei beneficiari (erano previsti come tali tutti i discendenti del disponente, pure quelli non ancora nati al momento in cui il trust è stato costituito) in verità non esisteva neppure questo potere. Non vi erano dunque in alcun modo i presupposti per combinare l’effetto di una rinuncia da parte dei beneficiari con il ritorno del bene al disponente (resulting trust) in considerazione dell’impossibilità del trust di raggiungere il suo scopo.

L’Agenzia delle Entrate, seguendo la qualificazione giuridica offerta dall’istante, ha comunque negato l’applicazione di quanto previsto per la risoluzione di donazione e in ogni caso ha fatto leva sull’unilateralità del negozio iniziale, facendo un po’ di confusione tra l’atto istitutivo e il negozio di dotazione. Quel che è certo è che non si è verificato alcun arricchimento in capo al disponente: siamo all’interno di quel fascio di casistiche alle quali la Cassazione ha impresso un diverso indirizzo, escludendo che esprimano una capacità contributiva suscettibile di imposizione.

In questo breve video la vicenda e i ragionamenti inerenti.

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