L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 5 del 5 gennaio 2021, regala una vantaggiosa certezza in materia di imposte indirette sulla donazione di quote di società semplice che possiedano immobili. Ad oggi permaneva la possibilità che il valore degli immobili di proprietà di una società semplice di godimento immobiliare fosse quello venale. In tal modo l’imposta di successione e donazione sarebbe più gravosa rispetto all’analoga tassazione applicata per gli immobili dei quali il donatario o il de cuius sia una persona fisica.
L’articolo 16 comma 1) lettera b) del TUS prevede che la base imponibile sia determinata: “…per le quote di società non azionarie, comprese le società semplici e le società di fatto, il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell’ente o della società risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero, in mancanza di bilancio inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all’ente o alla società al netto delle passività”.
L’articolo 34 comma 5 del TUS, applicabile anche alle donazioni, preclude all’amministrazione l’accertamento in rettifica sul valore degli immobili quando venga dichiarata la rendita catastale.
Quando esiste un bilancio è certo e testuale che il valore di un immobile (a fini successori) debba corrispondere a quello da esso emergente, e l’amministrazione non potrebbe procedere a un’autonoma valutazione salvo che non denunci motivatamente l’inattendibilità delle poste di bilancio.
Può sembrare che tale distinzione tracci dunque uno spartiacque tra le società (richiamate dall’articolo 16) e le persone fisiche, che sole potrebbero usufruire del valore certo (e tendenzialmente inferiore a quello venale) pari alla rendita catastale moltiplicata per i coefficienti di legge.
Ma, a questo punto anche secondo l’Agenzia delle Entrate, quando- come nel caso delle società semplici- legittimamente manca un bilancio o un inventario e si ricade sul valore venale, si può anche ricorrere alla valutazione automatica dell’articolo 34, e dunque porsi al riparo dalla rettifica con la rendita catastale.
In questo modo l’Agenzia delle Entrate torna a impiegare un criterio già utilizzato (risoluzione 105/E del 20 agosto 1998) per i beni immobili facenti parte del patrimonio aziendale.
Ovviamente il criterio è inapplicabile per i terreni edificabili, per i quali non esiste la valutazione automatica.