Tutele del convivente

La legge 76/2016 ha regolato le unioni civili tra persone dello stesso sesso ma ha lasciato scoperta la situazione dei conviventi. Le tutele che sono state introdotte con la normativa non attribuiscono loro alcun diritto successorio, salvo un limitato diritto di abitazione al coniuge superstite.
È possibile stipulare un contratto di convivenza, ma se si segue il contenuto indicato dal comma 53 dell’articolo 1 della legge 76/2016 il suo valore appare quasi insignificante. Inoltre, non si può ricorrere al contratto di convivenza se non è stato ancora sciolto il pregresso vincolo matrimoniale (ad esempio, quando la separazione pena a trasformarsi in divorzio a causa del mancato accordo sugli obblighi inerenti).

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