VINCOLI DI DESTINAZIONE
Il vincolo di destinazione è uno strumento giuridico ancora poco esplorato. E’ stato infatti introdotto nel 2006 all'interno del codice civile (articolo 2645-ter), ma in un modo stranissimo. La nuova norma dice che il vincolo di destinazione può essere trascritto nella conservatoria dei registri immobiliari, e quindi ne ammette la liceità, salvo l'ovvia necessità delle meritevolezza. Però dice poco altro. Forse mai, come con il vincolo di destinazione, una nuova figura giuridica è stata introdotta non parlandone ma tacendone. Vincolare un bene a una destinazione vuol dire che il bene, da quel momento, avrà uno scopo specifico e che i creditori che non sono legati a quello scopo non potranno agire sul bene stesso. Il vincolo, quindi, è una forma di separazione del patrimonio. Quando parliamo di patrimoni separati intendiamo dire che i beni di uno stesso
soggetto possono non rispondere alle stesse funzioni. Alcuni servono a certe cose e altri a cose differenti, e la loro diversità non rimane nelle mere intenzioni del titolare ma produce effetti giuridici validi nei confronti dei terzi.
Vincolo di destinazione e fondo patrimoniale
Il vincolo di destinazione è quindi simile al fondo patrimoniale, ma può essere costituito anche al di fuori del matrimonio e per uno scopo che con il matrimonio non abbia niente a che vedere. Per proseguire con l’accostamento al fondo patrimoniale, possiamo immaginare che una coppia non sposata vincoli quel bene al mantenimento della famiglia di fatto (ma anche che lo utilizzi una coppia coniugata). Altro caso di immediata evidenza, e richiamato dal legislatore in uno degli stringatissimi accenni sostanziali, è la destinazione alla cura di un soggetto disabile. Il riferimento al fondo patrimoniale viene qui usato solo per semplificare la comprensione ma tra i due istituti vi sono differenze strutturali profonde. Oltre a ciò, se il fondo patrimoniale - abusato per fini fraudolenti- è avviato a un rapido declino a colpi di sentenze, una maggiore attenzione dei giuristi potrebbe fare del
vincolo di destinazione un istituto dal grande futuro, purchè non pretenda di trasformarsi anch'esso in una "licenza di uccidere" i propri debiti. Si rimanda al video "Il declino del fondo patrimoniale" per un approfondimento sulla crisi dello strumento.
Tante ragioni per un vincolo di destinazione
Il vincolo di destinazione può avere un’applicazione assai varia. In verità, la dottrina è piuttosto divisa, e se alcuni lo considerano uno strumento di limitato ed eccezionale impiego, altri pensano che con la pur scarna normativa il legislatore abbia preso atto di un modo diverso di impiegare i propri beni, inglobando nella normalità delle cose che essi, così come possono essere venduti, possono essere invece “destinati” a uno scopo. A fianco del godimento e della disposizione sarebbe nata una terza generica facoltà del proprietario, quella di destinazione. Non si può nemmeno dire seriamente che esista una giurisprudenza contraria dato che, per la timidezza con cui si decide di ricorrervi, poche sono le decisioni e quelle fortemente limitative praticamente riconducibili, in via reiterata, a un unico tribunale del centro Italia, che ne ha adottato una personalissima visione.
Come io affronto il vincolo di destinazione
Ancor più che nel fondo patrimoniale, mancando una disciplina dettagliata, l’efficacia del vincolo cambia totalmente a seconda del modo in cui viene regolamentata la costituzione e a seconda della perizia tecnica del notaio. Se si accetta l’idea che il vincolo di destinazione sia espressione di una funzione della quale l’ordinamento riconosce la valorizzazione, si può ragionare nel senso che ciò che non è espressamente vietato o è contrario a principi generali debba intendersi consentito. Ma anche seguendo un'interpretazione più prudente, ampia è la gamma di interessi costituzionalmente protetti che giustificano causalmente un negozio di destinazione.
Il grosso equivoco diffuso sul vincolo di destinazione è la sua parziale assimilazione al trust, che invece nulla ha a che fare con esso: si tratta di una chiave di lettura che nuoce a entrambi gli istituti. Per quanto mi riguarda ho sviluppato una netta distinzione tra le due figure, che a volte
giustifica persino l'impiego di entrambi per sistemare in modo differenziato una complessiva situazione familiare. Posso inoltre affermare che, spiegato in modo appropriato alle banche, il vincolo può persino diventare uno strumento con una sua esclusiva specificità per ottenere credito in cambio di una garanzia. Come per il trust, affronto con il cliente una serie di sedute, qualora la preliminare valutazione diagnostica sull'idoneità allo scopo e la legittimità nel caso specifico sia positiva. Considero mio "marchio di fabbrica" la predisposizione di un dettagliato e personalizzato "programma di destinazione" volto a fornire di ciascun vincolo una spiegazione trasparente all'esterno e dimostrare la serietà dell'intento visto che la deviazione dal programma giustifica la decadenza del vincolo.