Trust e imprenditore in crisi

QUANDO NON SI USA IL TRUST

Tizio, socio illimitatamente responsabile dell’Alfa snc, non ha ancora ricevuto intimazioni o precetti, ma la società ha un’esposizione bancaria che non è in grado di coprire e tre anni fa egli ha omesso dei versamenti Iva, per i quali però l’Agenzia non ha ancora proceduto ad alcun accertamento.

Vorrebbe mettere in salvo i suoi beni personali e per questo vorrebbe procedere alla costituzione di un trust, indicando come beneficiari i suoi figli e affidando il patrimonio a una trust company qualificata.

Il trust, come ogni atto di disposizione o destinazione, è soggetto ad azione revocatoria, ed è quindi inopponibile ai creditori anteriori alla costituzione del trust. Se il trust è a titolo gratuito, l’azione revocatoria potrà essere esercitata dimostrando la semplice mala fede del disponente, senza che a nulla rilevi la buona fede dei beneficiari o del trustee. L’anteriorità del credito, ovviamente, non dipende dal fatto che sia già stato notificato un atto o comunicata una richiesta di pagamento. Inoltre, non conta quando il creditore si è accorto di essere tale. L’essenziale, ai fini della revocatoria, è che sia anteriore la condotta che ha determinato l’insorgenza del credito.

Nessuno vieta a Tizio di costituire un trust ma il professionista coscienzioso lo dissuaderà, quanto meno per via della sua totale inutilità. Grazie all’articolo 2929 bis la banca non avrebbe nemmeno bisogno di ricorrere alla revocatoria, se agisse entro l’anno, e potrebbe direttamente iscrivere ipoteca giudiziale sul bene. Nel caso delle imposte, l’obiettivo apparente, non essendo ancora intervenuta alcuna richiesta, potrebbe essere quello di puntare sulla prescrizione per l’azione revocatoria. Ma, al di là del fatto, che si rimarrebbe comunque nei termini della revocatoria, il caso potrebbe configurare, qualora ne ricorressero gli indici quantitativi, il reato di sottrazione fraudolenta dei beni all’erario. Anche l’estensione di un eventuale fallimento al socio potrebbe determinare una responsabilità penale verso i creditori.

QUANDO SI USA IL TRUST

Caio, padre di Tizio, il socio dell’Alfa s.n.c sopra indicata, ha un discreto patrimonio personale e teme che alla sua morte, finendo al suo unico figlio, venga interamente eroso dai creditori di quest’ultimo. Vorrebbe allora costituire un trust a favore dei figli di Tizio, prevedendo che il figlio sia beneficiario di alcune attribuzioni di reddito, con scadenza alla morte di Tizio.

Non c’è dubbio che Caio possa destinare il suo patrimonio come meglio crede, non essendo lui obbligato verso i creditori. Mentre è testualmente previsto che i creditori possano revocare la rinuncia all’eredità da parte del loro debitore, è assai opinabile la loro legittimazione a surrogare il debitore nell’esercizio dell’azione di riduzione. In ogni caso, ove sia prevista un’attribuzione che il debitore reputi per sè più vantaggiosa (come in un testamento potrebbe essere un legato in sostituzione di legittima o nel trust la posizione di beneficiario di reddito) è escluso che il creditore possa interferire. Caio potrebbe anche curare che la prestazione di reddito a favore di Tizio sia a sua volta sottratta ad azioni esecutive, con clausole “protettive” ammesse dalle legge straniera regolatrice e compatibili con i principi del nostro ordinamento oppure affidando le erogazioni alla discrezionalità del trustee.

Caio potrebbe inoltre prevedere che il trustee impieghi discrezionalmente reddito o parte del fondo per sanare situazioni d’emergenza riguardanti Tizio, anche riguardanti il suo dissesto d’impresa. Il trustee avrebbe quindi la facoltà di negoziare con i creditori l’entità di tale intervento per salvare Tizio dal fallimento. La presenza di benefici, pur eventuali, a favore di Tizio rende del tutto normale che il termine di scadenza del trust (in cui si procederà alla devoluzione dei beni dal trustee ai nipoti di Caio) sia fatto coincidere con la morte di Tizio.

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