Video commento della circolare Agenzia delle Entrate 34/E del 20 ottobre che rivoluziona le imposte indirette dei trust

Il mio video commento – estratto da un webinar

Dieci domande e risposte per capire esattamente come cambia la tassazione del trust

 

Con la circolare 34/E del 20 ottobre l’Agenzia delle Entrate:

  1. Fornisce indicazioni in materia di imposte dirette, soprattutto riguardo alle modifiche introdotte dal decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 e dunque con particolare attenzione alle situazioni in cui la residenza fiscale rischi di comportare la sostanziale detassazione dei redditi attribuiti a soggetti italiani.
  2. Prende atto di orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati e modifica la sua posizione riguardo alle imposte indirette.
  3. Fornisce chiarimenti in merito agli obblighi di monitoraggio.

La parte più interessante e innovativa riguarda dunque le imposte indirette. Nei dieci punti che seguono, in forma di domanda e risposta, ne vengono riassunti in modo sintetico e chiaro i profili più significativi. L’ultimo punto, in realtà, non riguarda le imposte indirette ma le indicazioni che la circolare fornisce rispetto al trust commerciale opaco, che pure rappresentano un mutamento.

  1. Come viene modificata la tassazione dei trust, in termini di imposte indirette, con la circolare 34/E?

L’Agenzia delle Entrate aderisce all’orientamento espresso dalle commissioni tributarie e a partire dal 2019 stabilmente dalla Corte di Cassazione: le imposte non vanno prelevate nel momento dell’istituzione del trust e del trasferimento dal disponente al trustee (dotazione del trust) ma quando si verifica il trasferimento del fondo dal trustee ai beneficiari. Non vale soltanto per le imposte di donazione (ricordiamo che sono quelle applicate normalmente al trust) ma anche per le imposte ipotecarie e catastali. Le dotazioni, quindi, scontano solo le imposte fisse.

  1. Come incide fiscalmente questo cambiamento per i trust di pianificazione successoria?

La posizione dell’Agenzia delle Entrate non era necessariamente svantaggiosa per i contribuenti. Da tempo, infatti, si paventa in Italia un aumento delle imposte di successione, che sono a un livello bassissimo comparato agli altri grandi paesi europei, e in generale al resto del mondo: le aliquote sono modeste e le franchigie elevate. Inoltre, gli aumenti di imposte possono sopraggiungere anche indirettamente, attraverso aumenti delle rendite catastali e dei coefficienti per calcolarli. Istituire un trust con efficacia immediata, pertanto, consentiva di pianificare la successione sottoponendo il patrimonio successorio alle aliquote e alle franchigie attuali e chiudendo in merito i conti con il fisco. Questa possibilità sembra ora preclusa. Il fondo in trust verrà tassato alla scadenza, con le aliquote che saranno vigenti all’epoca; e sul valore finale del fondo, non sul valore iniziale. Al tempo stesso, però, la scadenza può essere anche molto lontana. Si pensi a un trust istituito a favore di nipoti non ancora nati. In queste ipotesi, realisticamente, il trust si profila ancora più vantaggioso. Un differimento tanto lungo delle imposte, infatti, rende ridicolo fare previsioni su aliquote e franchigie.

  1. Quali effetti la nuova interpretazione della norma potrebbe avere sull’istituto del trust?

Il trust esce sicuramente rinforzato. Oltre a rasserenare chi desiderava non affrontare subito la spesa fiscale, in termini sostanziali il trust si presta persino a essere un modo per evitare il pagamento delle imposte rispetto a una successione. Il successo rischia di risultare eccessivo, dato che si creerebbe un’enorme disparità rispetto a comuni successioni testamentarie. Si può quindi ipotizzare che, ove dovesse riscontrare un massiccio ricorso all’istituto, lo stato possa introdurre qualche norma restrittiva e riconsiderare legislativamente il profilo tributario. Al momento, però, la circolare è stata appena emanata e chi ricorrerà prossimamente al trust per pianificare la sua successione potrà serenamente attenersi alle sue conclusioni, senza che norme future possano incidere negativamente.

  1. In quali casi la circolare stabilisce che le imposte invece vadano riscosse al momento della dotazione iniziale?

 

La circolare precisa che sarà necessario analizzare con cura le clausole del trust: ogni volta che i beneficiari abbiano il diritto di ottenere in qualsiasi momento attribuzioni dal beneficiario, senza alcuna discrezionalità di quest’ultimo né differimento a una scadenza, l’effetto dell’arricchimento dovrà considerarsi immediatamente verificato e pertanto l’imposta esigibile.

  1. Quale regime impositivo si applicherà, per i trust già costituiti e le dotazioni già effettuate, nel caso che siano state già pagate le imposte, secondo quelle che erano sin qui le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate?

Sin dalla pubblicazione della bozza di circolare sottoposta a consultazione pubblica il 30 settembre 2021, gli interpreti avevano sottolineato la necessità che essa non producesse sostanziali effetti retroattivi. È vero che non si tratta di una nuova norma ma della nuova interpretazione di una esistente, ma va pur tutelato l’affidamento di chi ha inteso seguire l’orientamento dell’amministrazione (né sarebbe stato libero di distaccarsene senza che venisse instaurato un contenzioso). L’Agenzia delle Entrate, testualmente, accoglie questo principio (“tenuto conto dell’affidamento si ritiene che i predetti versamenti possano essere considerati a titolo definitivo, senza necessità di effettuare ulteriori liquidazioni”) ma poi confonde le acque sostenendo che se l’attribuzione a favore del beneficiario, per effetto dell’attività amministrativa del fondo comprenda beni diversi da quelli conferiti, si dovrà procedere nuovamente alla liquidazione delle imposte (sia pure scomputando quelle già versate in sede di apporto). Quest’interpretazione- la cui enormità si può apprezzare pensando al differente trattamento che un trust in cui è stata conferita un’azienda sconterebbe a seconda che l’azienda venga alienata o meno prima della scadenza- lascia molto perplessi giacché il fondo va considerato organicamente, al di là del mutamento di composizione del patrimonio che è fisiologico in un trust. Oltre al fatto che verrebbe a mancare proprio la tutela dell’affidamento. Se questa posizione non sarà rivista si possono prevedere contenziosi sul punto.

 

  1. Come saranno tassati i trust liquidatori, alla luce della circolare 34/E?

 

L’amministrazione ha finalmente preso atto che non ha alcun senso considerare assimilabili alle donazioni i trust istituiti per soddisfare le ragioni dei creditori. Pertanto i trust liquidatori sconteranno imposta fissa, salvo l’applicazione delle imposte di donazione sul residuo che venisse devoluto a terzi. Se invece, al termine della liquidazione, i beni tornassero al disponente non sarà dovuta imposta.

  1. Come saranno tassati i trust di garanzia?

Se un trust non ha lo scopo di liquidare i beni per soddisfare le ragioni dei creditori ma invece destina i beni in garanzia a favore di creditori, nel caso che non siano adempiute delle obbligazioni, l’agenzia delle entrate applicherà lo 0.50% di imposta di registro sul valore della garanzia.

  1. Quale novità emerge dalla circolare per i trust Dopo di Noi?

L’amministrazione riconosce che l’agevolazione prevista per i beni acquistati nei trust a favore di disabili gravi si applica anche agli acquisti a titolo oneroso, che pertanto saranno esenti da imposta al pari delle dotazioni a titolo gratuito.

  1. Se il trustee è una persona fisica, gli acquisti a titolo oneroso possono beneficiare della tassazione sul prezzo-valore?

 

La tesi positiva, recentemente sposata da alcune commissioni tributarie, viene respinta dalla circolare attenendosi alle caratteristiche generali del trust. Probabilmente non a torto, ma le aperture delle commissioni possono invogliare i contribuenti a insistere attraverso il contenzioso.

  1. Cosa è cambiato nella tassazione delle imposte dirette dei trust opachi commerciali?

 

Ha destato sconcerto nella platea interessata l’inattesa innovazione interpretativa della circolare riguardo ai redditi distribuiti dai trust commerciali. Sino ad oggi, come per qualsiasi trust opaco, i redditi sono stati tassati in capo al trust e non in capo ai beneficiari. Ma l’Agenzia, partendo dal postulato che al trust commerciale vadano applicate le regole d’impresa anche riguardo alle plusvalenze e ai dividendi, arriva a concludere che la distribuzione dei redditi fatta discrezionalmente dal trustee sia da equiparare alla distribuzione degli utili. E parificando nella sostanza il beneficiario del trust commerciale al socio d’impresa, applica la presunzione art. 47 comma 1 TUIR per la quale, se nel patrimonio del trust sono presenti sia riserve di utili che di capitali, si considerano prioritariamente distribuite le riserve di utili.

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