Video commento della circolare Agenzia delle Entrate 34/E del 20 ottobre che rivoluziona le imposte indirette dei trust

Dieci domande e risposte per capire esattamente come cambia la tassazione del trust

Con la circolare 34/E del 20 ottobre l’Agenzia delle Entrate:
a. Fornisce indicazioni in materia di imposte dirette, soprattutto riguardo alle modifiche introdotte dal decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 e dunque con particolare attenzione alle situazioni in cui la residenza fiscale rischi di comportare la sostanziale detassazione dei redditi attribuiti a soggetti italiani.
b. Prende atto di orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati e modifica la sua posizione riguardo alle imposte indirette.
c. Fornisce chiarimenti in merito agli obblighi di monitoraggio.

Pianificazioni successorie

Come essere certo che, dopo la mia morte, i miei familiari non litighino per l’eredità?
Come posso organizzare la mia successione in modo che le mie volontà prevalgano?
Cosa devo scrivere nel testamento per la mia specifica situazione?
Come posso essere certo che il testamento che ho scritto sia valido e realizzi davvero i miei obiettivi?
Come è opportuno che siano intestati i beni familiari in vista della mia successione?
Quali alternativa ho, rispetto al testamento, per pianificare la successione?

Trust orientati alla successione

Il trust è un istituto moderno e dinamico, adatto a regolare la successione in modo più articolato di un testamento, idoneo a mettere in sicurezza il patrimonio, molto conveniente dal punto di vista fiscale. Una situazione nella quale tutti dovrebbero pensare all’istituzione di un trust è quando uno dei discendenti svolge un’attività d’impresa o professionale.
Il trust è anche particolarmente idoneo a dividere i beni tra i figli secondo un criterio che tenga conto di quel che loro accadrà nella vita, pure dopo la morte di chi l’ha istituito.
È inoltre molto efficace per regolare la successione di uno o più discendenti nell’impresa o per lasciare oculatamente un patrimonio in beneficienza.

Successioni internazionali e certificati successori europei

Le successioni hanno carattere internazionale principalmente quando il defunto non risiedeva nello stato di cui aveva la cittadinanza oppure quando alcuni beni si trovano in uno stato diverso da quello dove si apre la successione. Una profonda trasformazione della materia è avvenuta nel 2015, con l’adozione del Regolamento Europeo 650/2012.
Sono interessati a questa specializzazione: coloro che ricevono per successione beni in uno stato diverso da quello in cui vivono o da quello in cui viveva il defunto, gli studi legali che ricercano consulenza specializzata per gestire dossier o controversie internazionali, coloro che vogliono pianificare la propria successione e hanno la possibilità di scegliere la legge successoria.

Tutele del convivente

La legge 76/2016 ha regolato le unioni civili tra persone dello stesso sesso ma ha lasciato scoperta la situazione dei conviventi. Le tutele che sono state introdotte con la normativa non attribuiscono loro alcun diritto successorio, salvo un limitato diritto di abitazione al coniuge superstite.
È possibile stipulare un contratto di convivenza, ma se si segue il contenuto indicato dal comma 53 dell’articolo 1 della legge 76/2016 il suo valore appare quasi insignificante. Inoltre, non si può ricorrere al contratto di convivenza se non è stato ancora sciolto il pregresso vincolo matrimoniale (ad esempio, quando la separazione pena a trasformarsi in divorzio a causa del mancato accordo sugli obblighi inerenti).

Società cancellate e proprietà degli immobili

Un panorama nuovo che, nell’immediato, apre tuttavia una serie di interrogativi sui trust già istituiti, sulla possibilità di richiedere egualmente la liquidazione sulla base delle aliquote attuali, sul tempo assai lungo che potrebbe intercorrere tra l’istituzione del trust e l’applicazione dell’imposta.

Un network di esperti delle successioni internazionali

Nasce ISN, International Succession Network, una rete di professionisti legali specializzati nel campo delle successioni internazionali. Le hanno dato vita i notai italiani Remo Bassetti e Arrigo Roveda, la notaia francese Caroline Deneuville, il notaio svizzero Gilles Benedick e l’avvocato inglese (solicitor) Mara Monte (Partner della law firm Withersworldwide) con l’obiettivo di arruolare in tempi brevi altri paesi, sviluppando una realtà molto competitiva sul mercato.

Il diritto di prelazione ereditaria si trasmette agli eredi?

Come cambia la posizione del chiamato che è in possesso dei beni, rispetto alla rinuncia?
Si può revocare tacitamente la rinuncia ereditaria?
I creditori del chiamato possono agire se questi ha lasciato decorrere i termini per accettare?
Si applica l’articolo 524 in caso di rinuncia all’azione di riduzione?
Alcune recenti sentenze mi danno l’occasione, in questo testo, di fare un brevissimo punto su questi argomenti

Rinuncia all’eredità, debiti tributari e il problema della voltura catastale

Sembrerebbe palese che il fisco non possa esigere che chi rinuncia all’eredità paghi i debiti tributari del defunto. Ma evidentemente non è così, visto che ogni tanto è necessaria una nuova decisione della Cassazione per ribadirlo.

In questo breve video, oltre a tale questione, tratto brevemente dell’insidia rappresentata dalla voltura catastale presentata a seguito della denuncia di successione, nel caso che il chiamato decida successivamente di rinunciare.

Sull’aumento dell’imposta di successione

In questi giorni è riemersa, in modo mediaticamente più eclatante che in passato, l’ipotesi di aumentare le imposte di successione, quanto meno per i patrimoni più elevati. Il Presidente del Consiglio, in prima battuta, ha escluso l’eventualità. E però poche settimane fa persino il Fondo Monetario Internazionale ha indicato l’aumento delle tasse di successione fra […]

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