Tutti gli atti collegati al divorzio e alla separazione sono esenti da imposte, anche i trasferimenti immobiliari.
Una norma analoga è dettata per gli atti e i provvedimenti relativi a una mediazione. E il verbale che sancisce gli accordi è esente dell’imposta di registro fino a 50.000 euro di base imponibile.
In entrambi i casi, se sono presenti immobili, l’ultimo passaggio è notarile.
Trattare però le due discipline allo stesso modo può riservare una brutta sorpresa all’acquirente dell’immobile in mediazione.
In questo video parlo di un equivoco in cui a volte incorrono anche i mediatori e di una sentenza di quest’anno della Cassazione.