Rimane ancora sottovalutata la capacità del trust di produrre risparmio fiscale.
La riforma tributaria riguardante le imposte di successione e donazione, in vigore dal 1° gennaio 2025, ha infatti riconosciuto al trust di pianificazione successoria delle condizioni di incomparabile vantaggio rispetto agli strumenti giuridici concorrenti.
Infatti:
- Le imposte sul trasferimento sono da versare non al momento della costituzione del trust (e quindi quando si verifica il passaggio dei beni dal disponente al trustee) ma nel momento in cui il trust verrà sciolto (e quindi quando i beni saranno trasferiti dal trustee al destinatario).
- Il contribuente, tuttavia, può decidere di optare per il pagamento immediato e definitivo delle imposte, chiudendo quindi la partita con il fisco sui beni oggetto di dotazione del trust.
In altre parole, in funzione del proprio patrimonio, il soggetto interessato potrà valutare se sia per lui conveniente stabilizzare anticipatamente la tassazione successoria, tarandola sulle attuali aliquote e franchigie, decisamente favorevoli; oppure rinviare la tassazione a un momento lontano, e anche ricavarne un risparmio concreto.
Per rendere più chiaro il divario che sussiste fra una successione regolata dalla legge o da un testamento e quella regolata da un trust:
- se A muore e l’erede è B (per legge o per testamento) le imposte di successione- e anche quelle ipotecarie e catastali- dovranno essere versate al momento della morte di A.
- se A muore e per testamento istituisce un trust a favore dei figli di B, con scadenza alla morte di B, le imposte saranno da pagare alla morte di B.
Secondo il medesimo meccanismo, il trust fatto in vita e con effetto immediato non viene tassato subito, come sarebbe per una donazione. Dal punto di vista sostanziale, inoltre, il trust (contrariamente a una donazione) non impedisce che il reddito dei beni che ne fanno parte, o i diritti sui beni stessi, possano essere impiegati a favore di soggetti diversi dai beneficiari finali del fondo o pure a favore del disponente.
Anche le ricadute sulle imposte dirette possono essere favorevoli.
Conclusioni:
- L’inimicizia del fisco verso i trust interni è ormai una leggenda e non sussiste più alcun dubbio sulla loro legittimità. Addirittura godono di una tassazione di favore, che già si era delineata nelle decisioni della giurisprudenza tributaria e poi nella circolare 34 del 20 ottobre 2022, e ora è frutto di una precisa normativa.
- Il regime fiscale delle successioni in Italia ha una tassazione del tutto disallineata con quella degli altri paesi industriali, anche europei: alle aliquote già basse si aggiunge ora questo ulteriore benefit rivolto al trust, che crea una rilevante disparità con le successioni comuni. È ragionevole prevedere che entrambi questi fattori possano dunque essere in futuro rivisti al ribasso dal legislatore. Non è pensabile tuttavia che i cambiamenti possano operare retroattivamente verso le pianificazioni successorie che verranno realizzate in questa particolare fase normativa.
- La possibilità di ottenere un vantaggio fiscale non deve abbinarsi alla tentazione di afferrare lo strumento-trust e poi svuotarlo di contenuto, mediante una sua regolamentazione inappropriata. Già è accaduto (e ancora accade) che, correndo dietro al miraggio di un’impossibile protezione patrimoniale in pendenza di debiti, alcuni facciano conto su pseudo-trust che si collocano nell’intersezione tra il ridicolo e il criminale. A maggior ragione in presenza di un simile vantaggio fiscale, giustamente l’agenzia delle entrate vigilerà sulle situazioni in cui il regolamento e/o la gestione rivelino che il trust è un’effimera e inconsistente schermatura. Sarà dunque necessario scegliere con oculatezza l’esperto dal quale farsi guidare e abbinare l’opportunità del risparmio fiscale al raggiungimento di uno dei tanti obiettivi reali e preziosi che questo duttile strumento, concepito creativamente e con serietà, è in grado di raggiungere.