I libri

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Seminario Diritti reali e contratti

Problematiche dei trasferimenti di beni immobili o quote sociali in corrispettivo di un facere nei contratti di mantenimento, nei contratti di convivenza e nei circuiti di corporate barter

Corporate barter e trasferimenti di immobili (smartgiornamento)

Il termine inglese barter è la traduzione del nostro baratto, ma il circuito di barter chiama in causa una realtà più complessa: in una primissima descrizione, quella di una sorta di associazione nella quale tutti gli aderenti accettano di essere retribuiti per le loro prestazioni, non direttamente, cioè da colui che le riceve, ma “in natura” a mezzo di altre prestazioni da parte di tutti coloro che fanno parte dell’associazione.

Usucapione e/d donazione ai figli

Non l’hanno messa sicuramente gli hacker russi, ma in Rete circola una bufala legata alla possibilità di trasmettere immobili in modo economicamente conveniente dal padre al figlio non mediante donazione ma imbastendo una procedura di usucapione. Evidenziare le falle di questo “suggerimento” è un’occasione per toccare più in generale i delicati temi dell’usucapione a favore dei figli e della sua qualifica come donazione indiretta. Entrambi molto discutibili

Rent to buy, vendita con riserva di proprietà e dintorni: conseguenze dell’inadempimento

Il fragile contesto economico potrebbe rilanciare l’uso del prezzo rateizzato nei trasferimenti immobiliari.
A disposizione c’è una vasta gamma di figure giuridiche, che vanno dalla concessione in godimento dell’immobile in vista della futura alienazione (di solito identificato “popolarmente” come rent to buy) alla vendita con effetto immediato ma sotto condizione risolutiva di pagamento del prezzo.

La forma del negozio fiduciario immobiliare

Una dichiarazione unilaterale con cui l’intestatario fiduciario di un immobile riconosce la sua qualifica e si impegna a ritrasferire l’immobile al titolare effettivo: è sufficiente?

Covid19, protezione del patrimonio, trust e vincolo di destinazione

L’emergenza Covid19 è al tempo stesso sanitaria ed economica. E’ sbagliato contrapporre questi due aspetti, qualificando il secondo come vile a confronto del primo. Non si sta parlando di comparare i profitti con la salute. Per quanto ne sia ancora incerta la durata, la vastità della crisi minaccia di tramutare molti dissesti economici in problemi che impattano gravemente sulla salute, e a volte sulla sopravvivenza.

Impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità e Covid19

L’emergenza Covid19 ha ovviamente scompaginato gli equilibri economici nei contratti di durata e più in generale fatto vacillare i termini per l’adempimento delle obbligazioni. Il decreto Cura Italia è intervenuto con l’articolo 91 prevedendo che “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articolo 1218 2 1223, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.

Trust e risoluzione consensuale

Il trust può essere revocato, se il disponente si è riservato tale potere nell’atto istitutivo, benché una serie di ragioni sconsiglino normalmente di assegnare tale facoltà. Mai si era però sentito parlare di una sua risoluzione consensuale, non fosse altro per il trust è un negozio unilaterale.